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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento QUANTO AL RICORSO N. 552 DEL 2024: per l’annullamento previa sospensione - della deliberazione della Giunta Comunale di Gioia Tauro n.116 del 3.9.2024, con cui l’Ente ha deliberato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I - Personale, di annullamento, ai sensi dell''art. 21-nonies della Legge n. 241/90, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell''Area Istruttori (ex cat."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del Comparto Funzioni Locali, da destinare al Settore VII "Tributi"; - della Deliberazione di Giunta Comunale n.119 approvata il 5.9.2024, nella parte in cui l’Ente ha deliberato con la “Rimodulazione del Fabbisogno del Personale” la revoca - e quindi la soppressione - della copertura del posto, previsto nel piano di assunzioni 2024 con giusta delibera di Giunta Comunale n.55 del 3.5.2024 e autorizzato dalla COSFEL in data 4.7.2024, relativo alla progressione verticale in oggetto già definita ed espletata con graduatoria definitiva che ha proclamato quale vincitrice la ricorrente; - della Determinazione del Responsabile del Settore I - Personale n. 634 del 25.9.2024 con cui viene disposta la revoca, in esecuzione della Deliberazione n. 116/2024, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell''Area Istruttori (ex ctg."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del comparto funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi”; - di ogni altro atto, anche eventualmente non ancora conosciuto, presupposto e conseguenziale; QUANTO AL RICORSO N. 378 DEL 2025: per l’annullamento - della Deliberazione della Giunta Comunale di Gioia Tauro n.116 del 3.9.2024, con cui l'Ente ha deliberato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I - Personale, di annullamento, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/90, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell'Area Istruttori (ex cat."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del comparto funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi"; - della Deliberazione di Giunta Comunale n.119 approvata il 5.9.2024, nella parte in cui l'Ente ha deliberato con la “Rimodulazione del Fabbisogno del Personale” la revoca - e quindi la soppressione - della copertura del posto, previsto nel piano di assunzioni 2024 con giusta delibera di Giunta Comunale n.55 del 3.5.2024 e autorizzato dalla COSFEL in data 4.7.2024, relativo alla progressione verticale in oggetto già definita ed espletata con graduatoria definitiva che ha proclamato quale vincitrice la ricorrente; - della Determinazione del Responsabile del Settore I - Personale n. 634 del 25.9.2024 con cui viene disposta la revoca, in esecuzione della Deliberazione n. 116/2024 richiamata, della procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo, di n. 1 posto dell'Area Istruttori (ex Cat."C") profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile" del comparto funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi”; - di ogni altro atto, anche eventualmente non ancora conosciuto, presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202400552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di annullamento in autotutela della procedura di progressione verticale e successiva rimodulazione del piano dei fabbisogni con soppressione del posto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato a una procedura comparativa riservata al personale di ruolo per la copertura di un posto nell’Area degli Istruttori, risultando prima graduata. Dopo il parere favorevole della COSFEL sulla compatibilità finanziaria dell’assunzione e prima della stipula del contratto, il Comune aveva sospeso la sottoscrizione e adottato un atto di indirizzo per l’annullamento in autotutela della procedura, seguito dalla determinazione dirigenziale di annullamento. Con una successiva deliberazione aveva inoltre rimodulato il piano dei fabbisogni, sopprimendo il posto interessato e prevedendo diverse assunzioni. La ricorrente ha dedotto, quanto alla rimodulazione del fabbisogno, l’illegittimità della scelta organizzativa per irragionevolezza, difetto di motivazione e travisamento, l’illegittima partecipazione di un vicesegretario privo dei requisiti, nonché la prevalenza della propria posizione di vincitrice. Quanto agli atti di autotutela, ha dedotto l’assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la lesione dell’affidamento, l’insussistenza dell’incompatibilità finanziaria, errori nel calcolo dei costi, incompetenza della Giunta, carenza dei pareri e difetto di istruttoria. Con un secondo ricorso, qualificato come riassunzione del giudizio inizialmente promosso davanti al giudice ordinario e dichiarato privo di giurisdizione, ha riproposto le censure, estendendole però anche alla successiva determinazione dirigenziale e formulando ulteriori motivi contro la deliberazione di rimodulazione.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Il ricorso R.G. 552/2024 è stato rigettato. Il TAR ha esaminato prioritariamente la deliberazione di rimodulazione del fabbisogno, ritenendo che la sua legittimità rendesse comunque inutili, per carenza di interesse, le censure contro gli atti di annullamento della procedura, poiché la soppressione del posto impediva alla ricorrente di conseguire una concreta utilità anche in caso di annullamento dell’autotutela. La scelta di rimodulare il piano del personale è stata ricondotta all’ampia discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, sindacabile solo per travisamento, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o difetto di istruttoria. Le doglianze della ricorrente sono state ritenute valutazioni di mera opportunità e comunque non idonee a dimostrare l’eccentricità o arbitrarietà della complessiva revisione del piano, motivata anche dal nuovo indirizzo politico-amministrativo della Giunta insediatasi dopo le elezioni. È stata respinta anche la censura relativa al vicesegretario: il dipendente a tempo determinato acquisisce lo status di dipendente comunale e il segretario o vicesegretario partecipa alle sedute con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza concorrere alla formazione della volontà dell’organo collegiale. La ricorrente non vantava un diritto soggettivo all’assunzione per il solo fatto di essere prima graduata, poiché il diritto soggettivo si consolida con l’effettiva assunzione e, prima della stipula del contratto, permane una posizione di interesse legittimo. Nel merito, l’annullamento della procedura è stato ritenuto compatibile con lo stadio procedimentale, non essendo stato ancora stipulato il contratto. È stata ritenuta plausibile e adeguatamente motivata la ragione finanziaria: la programmazione originaria prevedeva un’assunzione a tempo pieno, mentre l’assunzione a tempo parziale prospettata dalla ricorrente avrebbe comportato una modifica del piano sul quale la procedura si fondava; il costo a tempo pieno eccedeva l’importo autorizzato dalla COSFEL. La censura sull’incompetenza della Giunta è stata respinta perché la Giunta aveva impartito un mero atto di indirizzo, mentre il provvedimento finale era stato adottato dal responsabile del settore, che aveva svolto autonome valutazioni. L’assenza dei pareri dei responsabili dei servizi è stata qualificata come mera irregolarità non incidente sulla validità della deliberazione; per la determinazione dirigenziale non era necessario un visto di copertura finanziaria, non comportando essa impegni di spesa. Le ulteriori censure formulate per la prima volta in memoria sono state dichiarate inammissibili perché ampliative del thema decidendum. Il ricorso R.G. 378/2025 è stato dichiarato inammissibile: la riassunzione non conservava gli effetti del giudizio originario perché presentava un diverso petitum e una diversa causa petendi, avendo introdotto nuovi atti e nuove censure. Considerato come ricorso autonomo, sarebbe stato comunque tardivo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio della procedura può intervenire prima della stipula del contratto, quando sussistano ragioni di illegittimità o incompatibilità della procedura con la programmazione finanziaria e organizzativa; l’approvazione della graduatoria non consolida ancora un diritto soggettivo all’assunzione.

  • art. 155, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000

    Rileva nel controllo della compatibilità finanziaria delle nuove assunzioni dell’ente dissestato; l’autorizzazione della COSFEL non consente tuttavia di modificare unilateralmente il regime di tempo pieno previsto dalla programmazione originaria.

  • art. 259, comma 7, d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale parametro della compatibilità dell’assunzione con i vincoli finanziari dell’ente dissestato.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Distingue le funzioni di indirizzo e controllo degli organi politici dalle funzioni gestionali dei dirigenti; nel caso concreto la Giunta non ha adottato il provvedimento gestionale finale, ma un atto di indirizzo.

  • art. 49 d.lgs. 267/2000

    I pareri dei responsabili dei servizi sulle deliberazioni comunali non costituiscono requisiti di legittimità dell’atto; la loro mancanza determina una mera irregolarità.

  • art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000

    I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

    Il visto di regolarità contabile è necessario per i provvedimenti che comportano impegni di spesa; non è richiesto per un atto che non produce oneri economici.

  • art. 97, commi 4, lett. a), e 5, d.lgs. 267/2000

    La figura del vicesegretario, se prevista dalla normativa interna dell’ente, rientra nella struttura comunale; la partecipazione alle sedute con funzioni consultive, referenti e di assistenza non implica partecipazione alla formazione della volontà della Giunta.

  • art. 11 c.p.a.

    La translatio iudicii conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda solo se il giudizio viene riproposto tempestivamente davanti al giudice munito di giurisdizione con lo stesso petitum e la stessa causa petendi; non consente l’introduzione di nuove domande o nuove censure.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio profili di inammissibilità, previa sottoposizione della questione alle parti in udienza.

Massime di principio

  • Le scelte di reclutamento e di organizzazione del personale contenute nel piano triennale dei fabbisogni appartengono all’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà o difetto di istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione.
  • La collocazione al primo posto di una graduatoria di una procedura selettiva non determina, prima della stipula del contratto e dell’effettiva assunzione, un diritto soggettivo all’inquadramento, ma una posizione di interesse legittimo suscettibile di essere incisa da una legittima revisione della programmazione del fabbisogno del personale.
  • La soppressione del posto nella dotazione o nel piano dei fabbisogni può rendere carente l’interesse a contestare gli atti di annullamento della procedura selettiva, quando l’eventuale caducazione di questi ultimi non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire il bene della vita.
  • Un atto di indirizzo della Giunta comunale che orienti il responsabile del settore all’esercizio dell’autotutela non si identifica con il provvedimento gestionale finale, purché il responsabile competente svolga autonome valutazioni e adotti direttamente l’atto conclusivo.
  • Nella translatio iudicii, la conservazione degli effetti della domanda richiede identità sostanziale di petitum e causa petendi; l’atto di riassunzione o riproposizione non può estendere il giudizio a nuovi provvedimenti o introdurre censure non formulate davanti al giudice originariamente adito.
  • La memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum introducendo motivi autonomi e nuovi contro l’atto impugnato, non notificati alla controparte e proposti oltre il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiordino e organizzazione della PAGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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