Cassazione Penale, Sentenza n. 26796/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per omissione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, statuizioni obbligatorie ex art. 31 comma 9 d.P.R. n. 380/2001 e art. 181 d.lgs. n. 42/2004. Ardizzone e Maniscalco hanno invece dedotto la prescrizione del reato (i fatti risalivano al 3 aprile 2018) chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Ardizzone e Maniscalco per tardività (la motivazione della sentenza era stata depositata il 13/4/2022 e il termine per impugnare era scaduto il 17/7/2022; i ricorsi difensivi sono stati depositati il 30/9/2022). Quanto al punto sostanziale, la Corte ha accertato che il Tribunale non aveva espresso la pronuncia obbligatoria di demolizione e rimessione in pristino (la mera condizione di sospensione condizionale subordinata alla riduzione in pristino non sostituisce la statuizione formale). La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sull'ordine di demolizione e rimessione in pristino e, ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod. proc. pen., ha impartito direttamente tali ordini. Ha altresì condannato i ricorrenti Ardizzone e Maniscalco al pagamento delle spese e disposto il versamento di somme alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità dei loro ricorsi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 31 comma 9
La Corte ha ritenuto che l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino siano statuizioni obbligatorie connesse alla condanna per reati edilizi e che la loro omissione nella sentenza non possa essere sanata come mero errore materiale; deve essere pronunciata espressamente o impugnata dal pubblico ministero
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), art. 181 comma 2
Collegata all'art. 31 del d.P.R. 380/2001: impone l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino per opere abusive su territorio vincolato; la Corte ha richiamato l'obbligatorietà della pronuncia
cod. proc. pen., art. 544 comma 3
Richiamato per stabilire il termine di deposito della motivazione (il giudice si era riservato 90 giorni): rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare da parte degli imputati
cod. proc. pen., art. 616
Norma invocata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti inammissibili (Ardizzone e Maniscalco)
cod. proc. pen., art. 130
La Corte ha escluso la possibilità di usare la procedura di correzione dell'errore materiale per sanare l'omessa pronuncia sull'ordine di demolizione, seguendo la giurisprudenza consolidata
cod. proc. pen., art. 620 lett. i)
La Corte ha esercitato il potere di emettere direttamente in sede di cassazione le statuizioni obbligatorie (ordine di demolizione e rimessione in pristino) quando queste sono correlate ex lege alla condanna
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (richiamato per i reati contestati)
Utilizzato per collegare la rilevanza paesaggistico-ambientale delle opere e la necessità della pronuncia demolitoria
Codice penale, artt. 81, 110 (concorso di norme) e disposizioni sulle contravvenzioni
Riferimento alle norme penali cui si è attenuta la motivazione della condanna (concorso materiale/ideale e reati contravvenzionali in materia edilizia)
Massime di principio
- Per reati edilizi e paesaggistici la sentenza di condanna deve espressamente disporre l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino quando la legge lo prevede; l'omissione è impugnabile dal pubblico ministero e non sanabile come mero errore materiale
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., impartire direttamente in sede di cassazione gli ordini obbligatori correlati alla condanna quando mancano nella sentenza impugnata
- I ricorsi per cassazione dei condannati sono soggetti ai termini ordinari di impugnazione decorrenti dal deposito della motivazione; ricorsi presentati dopo la scadenza sono inammissibili
- La qualificazione dell'impugnazione come "incidentale" in cassazione non supera la regola dei termini: l'impugnazione incidentale prevista per l'appello non si applica al ricorso per cassazione
- La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) non è utilizzabile per sopperire all'omissione di pronunce obbligatorie che incidono sulla sostanza della decisione (es. ordine di demolizione)
- La prescrizione dei reati va valutata sulla data dei fatti contestati (qui 3 aprile 2018): se il termine prescrizionale non era ancora maturato alla data della sentenza, la declaratoria di estinzione non può essere pronunciata in cassazione salvo prova di retrodatazione delle condotte
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata alla rimozione o al ripristino dello stato dei luoghi, tale condizione non sostituisce la necessità di una pronuncia formale sull'ordine demolitorio, che resta autonoma e obbligatoria
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