Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16316/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che, in funzione di giudice del riesame, aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorso deduceva: (i) violazione e vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. c) ed e)) per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi, irragionevole desunzione del pericolo di fuga dalla condizione di straniero, omissione di valutazione di misure meno afflittive ex art. 275 c.p.p. e mancato apprezzamento del tempo trascorso dalla commissione dei fatti (maggio 2022); (ii) nullità dell'ordinanza ex art. 292 c.3-bis per mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo e, comunque, carenza/illogicità della motivazione circa il concreto e attuale pericolo di fuga posto a fondamento della mancata celebrazione dell'interrogatorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari: pericolo di reiterazione basato sulla prolungata e ripetuta attività di spaccio configurata come abituale e con modalità professionali (vendita in prossimità di locale pubblico con turnazione dei venditori), rilevante quantità/qualità di stupefacente, disponibilità di oltre Euro 2.000 in casa e mancata indicazione dei fornitori. È stata valorizzata anche la condizione di irregolare sul territorio, l'assenza di attività lecita e di stabile dimora. La Corte ha osservato che il tempo intercorso non annulla automaticamente l'attualità del pericolo e che il giudizio di legittimità è limitato a verificare la compatibilità logica e normativa della motivazione, non a riesaminare i fatti. Quanto all'assenza dell'interrogatorio preventivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non fondata, poiché il provvedimento impugnato ha motivato congruamente l'esistenza del pericolo di fuga/di reiterazione che giustificava la mancata celebrazione. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese secondo art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di norme processuali e ai vizi di motivazione; la Corte ricorda che in sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina delle forme di impugnazione e alla necessità di motivazione: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari, poiché il riesame aveva affrontato e spiegato le ragioni del mantenimento della misura.

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma che contempla la nullità dell'ordinanza custodiale emessa senza l'interrogatorio preventivo quando non sussistano i presupposti per ometterlo; la Corte ha ritenuto che la mancata celebrazione dell'interrogatorio fosse giustificata da concrete esigenze cautelari debitamente motivate e non abbia determinato la nullità del provvedimento.

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi in cui esigenze cautelari possono ostare all'espletamento dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha richiamato il principio per stabilire che l'omissione dell'interrogatorio è rilevabile in cassazione solo se vi è violazione normativa o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 275, cod. proc. pen.

    Principio di "extrema ratio" della custodia cautelare: la Corte ha rilevato che il Tribunale ha comunque considerato l'adeguatezza di misure meno afflittive e ha ritenuto motivate le ragioni per la misura più grave.

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Definizione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che la verifica in legittimità concerne solo la presenza di violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione relativa ai gravi indizi.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Individuazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze, in particolare del pericolo di reiterazione e del rischio di irreperibilità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La custodia cautelare può essere confermata quando il giudice del riesame motivi in modo coerente la sussistenza di pericolo di reiterazione o di fuga sulla base di elementi concreti (ripetitività, modalità professionali, quantità/denaro, mancata indicazione di fornitori), nonostante il tempo intercorso dalla fattispecie.
  • La condizione di straniero o l'irregolarità sul territorio costituiscono elementi utili ma non autonomi: devono essere inseriti in un quadro fattuale che dimostri il rischio concreto di irreperibilità o di continuazione dell'attività illecita.
  • L'omissione dell'interrogatorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza custodiale: è necessaria la prova che non sussistessero effettive esigenze cautelari ostative all'interrogatorio o la manifesta illogicità della motivazione che ha giustificato l'omissione.
  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare i fatti o sostituire la valutazione delle prove del giudice di merito: il controllo è circoscritto a verificare la conformità della motivazione ai canoni della logica e alle norme di legge, e la presenza di vizi formali o di manifesta illogicità.
  • La semplice affermazione di un radicamento nel territorio o di elementi favorevoli alla difesa richiede deduzioni e prove concrete: la mancata documentazione immediata (per esempio a seguito di arresto) può essere valutata dal giudice, ma l'onere probatorio grava sulla parte che allega il fatto.
  • Il trascorrere del tempo rispetto alla commissione dei fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari: deve essere valutato congiuntamente agli altri elementi (insediamento in circuiti criminali, modalità dell'attività, disponibilità economiche, legami con il territorio).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.