Cassazione Penale, Sentenza n. 13658/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 34 mesi di custodia cautelare in carcere per l'ipotesi di delitto associativo ex art.416-bis c.p.; il Tribunale di Palmi ha assolto l'Alvaro con formula "per non aver commesso il fatto" (sentenza irrevocabile 5.4.2022). La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo sussistere condotte di "colpa grave" ostative all'indennizzo: presenza del ricorrente in incontri con contenuti 'ndranghetistici (casolare di Contrada Scifà, 27.5.2014 e 26.8.2014), partecipazione a conversazioni pianificanti un'estorsione (con espressione di consigli e quantificazione "è il sei per cento") e attività volte a favorire incontri tra altri indagati; tali comportamenti sono stati valutati come sintomatici di contiguità al sodalizio e quindi idonei a far ritenere la colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito ma non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha escluso come non esistenti; ha altresì ribadito la definizione di colpa grave come condotta macroscopicamente negligente/imprudente tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa le "frequentazioni ambigue" e la partecipazione a conversazioni mafiose come elementi ostativi all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata liquidata la somma per le spese del Ministero resistentе per mancata attività difensiva effettiva nella memoria.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al delitto associativo di tipo mafioso: nel caso ha costituito il capo di imputazione originario per il quale l'imputato è stato poi assolto; la valutazione della colpa grave è stata compiuta tenendo conto dell'ipotesi accusatoria e delle indagini cautelari.
art. 314 cod. proc. pen.
Previsione normativa sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha interpretato che il giudice della riparazione deve valutare le condotte anteriori e successive alla misura e il quadro indiziario su cui si fondò la misura, salvo che quegli elementi siano stati resi inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione.
art. 315 cod. proc. pen.
Competenza del giudice della riparazione (giudice adito): richiamato in relazione alla funzione della Corte territoriale che ha deciso sull'istanza di riparazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato tali doglianze e le ha ritenute infondate alla luce dei principi applicati.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di spese processuali: la censura del ricorrente sulla non applicabilità del principio della soccombenza nel procedimento di riparazione è stata ritenuta infondata perché la giurisprudenza ammette la condanna alle spese nei confronti del richiedente se il Ministero ha difeso la pretesa indennitaria; però la Corte ha valutato anche l'effettiva attività difensiva del Ministero ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice di merito: può valutare nuovamente prove e comportamenti alla luce del diritto alla riparazione, ma non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha escluso come inesistenti o provati in senso contrario.
- La 'colpa grave' ostativa all'indennizzo non coincide con la colpa penale: si tratta di una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valutata ex ante con il parametro della comune esperienza, idonea a rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Frequentazioni ambigue con soggetti di un'associazione mafiosa e la partecipazione a conversazioni in cui si discutono programmi delittuosi, anche se non sufficienti per una condanna penale, possono essere valutate dal giudice della riparazione come elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
- Il giudice della riparazione può considerare condotte anteriori e successive alla misura cautelare purché gli elementi indiziari non siano stati definitivamente neutralizzati o esclusi nel giudizio di assoluzione.
- La parte resistente (es. Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha diritto alle spese se svolge una difesa effettiva; tuttavia la mancata attività difensiva concreta nella memoria può impedire la liquidazione delle spese a favore dello Stato.
- Anche dopo un'assoluzione penale irrevocabile, il richiedente può essere privato dell'indennizzo se emergono fatti o frequentazioni valutabili come colpa grave; è quindi importante documentare e contestualizzare le frequentazioni e ogni comportamento ritenuto rilevante.
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