Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato. Dal testo emerge che il ricorrente ha articolato tre motivi, qualificati dalla Corte come generici e meramente ripetitivi delle doglianze già esaminate in appello, diretti contro: il giudizio di responsabilità, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero già state vagliate e disattese con motivazione congrua dalla sentenza impugnata, richiamando le pagine 3, 4 e 5 della decisione di merito; ha inoltre rilevato che il ricorso presentava profili di inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza d'appello le censure sul giudizio di responsabilità, sul diniego della particolare tenuità del fatto e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In conseguenza, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre a rilevare l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ne riconosce la violazione, ritenendo la censura generica e già disattesa dalla motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure generiche o meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non possono essere censurati con doglianze apodittiche, ma richiedono una critica puntuale alle ragioni esposte dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella proposizione del ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo su responsabilità, particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche, la Corte di cassazione non può sostituire una nuova valutazione di merito alla valutazione già compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.