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Sentenza

Sentenza n. 13139/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202406439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi al corso intensivo e successivi atti di approvazione, rettifica e scorrimento della graduatoria della procedura riservata per dirigenti scolastici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici bandita con D.M. n. 107/2023, aveva conseguito 58 punti nella prova scritta, successivamente elevati a 59/60 a seguito della correzione di un quesito. Ha impugnato l'elenco degli ammessi al corso intensivo, l'esito della prova, la graduatoria e i successivi decreti di approvazione, assegnazione e rettifica. Con il ricorso principale ha dedotto la violazione dell'art. 6 del D.M. n. 107/2023 e delle regole sulla predisposizione dei quesiti, sostenendo che alcuni quiz contenessero risposte errate o più risposte corrette e che, in conseguenza di tali errori, il punteggio spettante avrebbe dovuto consentirle di raggiungere la soglia minima di 60 punti. Con il primo atto di motivi aggiunti ha reiterato tali censure e dedotto anche la violazione del capitolato Formez in materia di distrattori, assumendo che alcuni quesiti presentassero più risposte corrette. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva, i decreti di assegnazione ai ruoli regionali e le successive rettifiche. Nel corso del giudizio è emerso che il primo atto di motivi aggiunti non era stato notificato ad alcun controinteressato, benché fossero individuabili i soggetti inseriti nella graduatoria, e che la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 non era stata tempestivamente impugnata con il ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non erano stati ritualmente impugnati gli atti successivi della procedura. Il primo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato individuato nella graduatoria, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Esso è stato ritenuto comunque inammissibile anche per carenza originaria di interesse, in quanto rivolto soltanto contro la graduatoria rettificata del 19 agosto 2024, atto meramente correttivo e privo di autonoma lesività, senza tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, che costituiva l'atto conclusivo e immediatamente lesivo della procedura. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse quanto agli atti privi di autonoma lesività e, con riferimento all'impugnazione della graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 proposta per la prima volta nel 2026, anche irricevibile per tardività. Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che le censure sarebbero state comunque infondate nel merito: non era stata fornita una prova sufficiente dell'erroneità complessiva dei quesiti né di una manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità della valutazione, poiché la risposta individuata dalla Commissione appariva l'unica sicuramente corretta e le altre costituivano distrattori plausibili. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. n. 107/2023

    a ciascun candidato sarebbero state sottoposte domande con quattro risposte di cui una sola corretta

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'erroneità dei quesiti; il TAR ha ritenuto, in via incidentale, che non fosse stata dimostrata l'erroneità dei quesiti né la presenza di più risposte sicuramente corrette.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso

    La mancata notificazione del primo atto di motivi aggiunti ad almeno un controinteressato individuato nella graduatoria determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    L'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse quando è rivolta contro un atto meramente correttivo e privo di autonoma lesività, mentre non è stata tempestivamente impugnata la graduatoria definitiva immediatamente lesiva.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando non siano stati ritualmente impugnati gli atti successivi e conseguenti della procedura.

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione della graduatoria definitiva proposta per la prima volta con motivi aggiunti oltre il termine di decadenza è tardiva.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai rilievi d'ufficio del Collegio sui possibili profili di inammissibilità e sulla mancata impugnazione della graduatoria e notificazione ai controinteressati.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta dalla ricorrente era stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris; la decisione cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo e immediatamente lesivo, sicché deve essere tempestivamente impugnata; la successiva rettifica che non incida autonomamente sulla posizione del candidato è un atto meramente consequenziale e non può sostituire l'impugnazione della graduatoria originaria.
  • La mancata notificazione del ricorso o dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato individuato nell'atto impugnato determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; la successiva intimazione di un controinteressato in occasione dell'impugnazione di un atto posteriore e privo di autonoma lesività non sana retroattivamente l'omissione.
  • Quando gli atti successivi della procedura non siano ritualmente impugnati, il ricorso contro l'atto iniziale può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche di una commissione concorsuale in ordine alla correttezza dei quesiti è ammesso soltanto in presenza di vizi manifesti quali illogicità, irragionevolezza o incongruità; la mera plausibilità di una risposta alternativa non dimostra l'erroneità della risposta individuata come corretta.
  • La contestazione della validità dei quesiti concorsuali richiede un principio di prova concreto sull'erroneità delle domande o sulla presenza di più risposte sicuramente corrette; non è sufficiente una generica prospettazione di possibili errori.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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