Sentenza del 05/10/2020 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo al 2006 emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base di indagini e di un PVC della Guardia di Finanza che attribuivano alla ditta E. di D.P. l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a favore dell'allora ditta individuale S. (poi incorporata in S.F. srl). L'Amministrazione sosteneva l'inesistenza delle forniture e portava elementi indiziari (precedenti decisioni tributarie su diverse annualità, dichiarazioni rese da D.P. sull'esistenza di operazioni fittizie e su monetizzazioni, presumibile assenza di struttura organizzativa e documentazione). La ricorrente produsse perizia tecnica (utilizzata anche nel processo penale che concluse con assoluzione) che attestava la realtà delle prestazioni e delle forniture.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado della CTP che aveva accolto il ricorso di S.F. srl. La CTR ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia fornito prova convincente dell'inesistenza delle operazioni contestate e ha ritenuto decisiva la perizia tecnica e gli accertamenti peritali che documentavano la reale consegna e utilizzo dei materiali (con residui coerenti con l'attività). La sentenza penale di assoluzione è stata qualificata non vincolante ma le perizie e gli accertamenti tecnici svolti in sede penale sono stati valutati come elementi probatori utilizzabili. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la complessità della vicenda; gli ulteriori motivi incidentali (mancata notifica dell'atto presupposto, riduzione sanzioni, richiesta di rifusione spese) sono stati rigettati o ritenuti superflui.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 74/2000
art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale sulla dichiarazione fraudolenta e uso di fatture inesistenti; la sentenza penale di assoluzione ai sensi di questa norma non vincola il giudice tributario (principio del doppio binario), sebbene gli esiti del processo penale e le perizie possano avere rilevanza probatoria nel giudizio tributario come elementi indiziari o tecnici.
art. 7 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede il divieto di ammissione della prova testimoniale assunta con le garanzie del contraddittorio nel processo tributario; tuttavia la giurisprudenza ammette l'utilizzo, come elementi indiziari, di dichiarazioni rese in sede amministrativa o penale, purché valutate nel loro valore indiziario e non come prova totale.
Principio del "doppio binario" tra giudizio penale e giudizio tributario
Principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi penale e tributario sono autonomi; il giudicato penale non vincola il giudice tributario e viceversa; risultanze penali possono però costituire elementi di volta in volta valutabili nel processo tributario.
Cass. Sez. 5, n. 11785/2010
Cass. Sez. 5, sent. n. 11785 del 14/05/2010
Ha affermato che nel processo tributario le dichiarazioni rese in sede extraprocessuale (anche in sede penale) possono essere utilizzate come elementi indiziari e che il contribuente può produrre tali elementi per realizzare la parità delle armi; tali elementi non sono di per sé idonei a costituire il fondamento esclusivo della decisione.
Cass. Sez. 5, n. 25778/2014
Cass. Sez. 5, sent. n. 25778 del 05/12/2014
Richiama l'onere probatorio dell'Amministrazione quando nega il diritto alla detrazione IVA: l'A.F. deve provare, anche mediante presunzioni semplici (ma gravi, precise e concordanti se si contesta la connivenza), che le operazioni non sono state effettuate o che il cessionario fosse a conoscenza della frode.
Cass. Sez. 5, n. 8369/2013
Cass. Sez. 5, sent. n. 8369 del 05/04/2013
Conferma che il divieto di prova testimoniale non esclude l'utilizzabilità, come elementi indiziari, delle dichiarazioni acquisite in sede amministrativa; tali elementi possono concorrere a formare il convincimento del giudice insieme ad altri elementi probatori.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA l'Amministrazione ha l'onere di provare che le fatture riguardano operazioni inesistenti; in mancanza di prova piena, la detrazione non può essere automaticamente negata.
- Le risultanze di un processo penale (inclusa l'assoluzione) non vincolano il giudice tributario, ma gli accertamenti tecnici e le perizie svolte in sede penale possono essere utilizzati nel processo tributario come elementi probatori purché valutati nella loro natura tecnica/indiziaria.
- Dichiarazioni rese in sede investigativa o penale (es. confessioni del fornitore) sono utilizzabili nel giudizio tributario solo come elementi indiziari e il loro valore va valutato con riguardo al contraddittorio e alla presenza di altri elementi di prova.
- La mancanza di documentazione contabile o di struttura organizzativa è un indizio di possibile irregolarità, ma può essere controbilanciata da prove tecniche (perizie, inventari, riscontri oggettivi) che dimostrino la reale esecuzione delle prestazioni.
- Perizie tecniche effettuate con pieno contraddittorio (anche se originate in sede penale) possono essere decisive se non efficacemente confutate dall'Amministrazione; la loro attendibilità deve essere valutata rispetto alla completezza degli accertamenti.
- Decisioni della giustizia tributaria relative ad annualità diverse non sono automaticamente vincolanti per altre annualità: ogni periodo deve essere valutato con le proprie prove e circostanze.
- In controversie complesse è frequente la compensazione delle spese di lite; la richiesta di addebitare tutte le spese alla parte soccombente può essere rigettata se la materia è complessa o controversa.
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