Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2353/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato il ricorrente per violazione della disciplina sui rifiuti alla sola pena dell'ammenda. Il ricorrente lamentava l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (richiedendone espressamente l'applicazione e deducendone i presupposti) e chiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche per mitigare il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la conversione dell'appello in ricorso per cassazione limitatamente al profilo dell'omessa statuizione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul solo punto relativo a tale causa di non punibilità. Non è stata invece accolta la censura ampia sul trattamento sanzionatorio né è stata pronunciata una definitva declaratoria di non punibilità da parte della Corte.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia omesso di pronunciare e motivare in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; tale omissione costituisce vizio che impone l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo giudizio sul punto

  • art. 568 cod. proc. pen.

    La norma sulla conversione dell'impugnazione è stata discussa: il Procuratore Generale aveva sostenuto che la conversione non poteva operare quando la volontà dell'impugnante era chiara nell'utilizzare un mezzo non consentito; la Corte però ha ritenuto possibile la conversione in presenza di una questione attinente a profili di legittimità (omessa motivazione sull'art. 131-bis) dedotta dalla difesa

Massime di principio

  • Quando il giudice penale è investito di una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. deve pronunciarsi esplicitamente e motivare; il silenzio su tale richiesta è motivo di annullamento parziale e rinvio
  • La conversione di un gravame irregolare in ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p.) può essere ammessa se l'impugnazione contiene deduzioni riconducibili a profili di legittimità che la Corte può esaminare; tuttavia può essere contestata quando la volontà dell'impugnante era chiaramente volta a utilizzare un rimedio non consentito
  • In caso di condanna alla sola pena pecuniaria l'appello può comunque diventare ricorso per cassazione se emergono censure attinenti a omessa o insufficiente motivazione su questioni di diritto rilevanti
  • La difesa deve confrontarsi in modo specifico con le parti della decisione che si intendono censurare (es. natura occasionale o non occasionale della condotta); censure vaghe o non confrontate possono essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate
  • La Corte di legittimità non ha sostituito il giudizio sul merito della non punibilità: ha solo annullato per omissione e rinviato al giudice del merito perché si esprima motivatamente sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.