Sentenza n. 6387/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezzo pec; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Piacenza avente ad oggetto “Payback DM indicazioni operative urgenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda USL di Piacenza”; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda USL di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda USL di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda USL di Bologna avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Imola avente ad oggetto “Payback DM applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda USL della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 certificazione dati”; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc.2 – DM 6 ottobre 2022); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3 – DM 6 luglio 2022); - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 4 – Accordo CSR 181/2019); - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc.5 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 6 – Intesa 213 CSR); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Framar Hemologix S.r.l. il 25/3/2025, per l’annullamento - della Determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezzo pec; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Piacenza avente ad oggetto “Payback DM indicazioni operative urgenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda USL di Piacenza”; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda USL di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda USL di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda USL di Bologna avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Imola avente ad oggetto “Payback DM applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda USL di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda USL della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 certificazione dati”; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (DM 6 ottobre 2022 – doc. 2); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (DM 6 luglio 2022 – doc. 3); - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR 181/2019 – doc. 4); - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (Intesa CSR 14 settembre 2022 – doc. 5) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (Intesa 213 CSR – doc. 6); ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l’annullamento - della Determina n. 25860 del 27 novembre 2024, notificata a Framar Hemologix S.r.l. il 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo allegato (parte integrante); - della nota Prot. 24/01/2025.0073840. U., trasmessa a mezzo Pec in data 24 gennaio 2025, con oggetto “Payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché successiva determinazione regionale di aggiornamento adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la disciplina e gli atti applicativi del ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e delle successive norme attuative, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, capacità contributiva, riserva di legge, uguaglianza, libertà di iniziativa economica, tutela della proprietà, tutela della salute, affidamento e riparto delle competenze legislative; ha prospettato anche il contrasto con il diritto dell’Unione europea, con la CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quanto agli atti amministrativi, ha dedotto violazione della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, violazione della partecipazione procedimentale e del diritto di accesso. Con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale del 27 novembre 2024 e la relativa nota di richiesta, deducendo, tra l’altro, violazione del giudicato cautelare, carenza di istruttoria e motivazione, violazione della disciplina fiscale e del principio di affidamento, nonché ulteriori profili di contrasto con il diritto UE. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accesso agli atti e la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondate le censure rivolte alle norme primarie e agli atti statali presupposti, richiamando i propri precedenti conformi e, in particolare, la sentenza n. 510/2025. Ha escluso il contrasto con il diritto dell’Unione, affermando che il prelievo è di natura tributaria e non costituisce una tariffa corrispettiva soggetta al principio del recupero dei costi previsto dai regolamenti UE sui dispositivi medici. La disciplina nazionale rientra nella discrezionalità degli Stati in materia di finanziamento dei servizi sanitari e non presenta carattere selettivo incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato o con la concorrenza. Ha inoltre ritenuto rispettata la riserva relativa di legge ex art. 23 Cost., poiché la legge individua presupposto, base imponibile, soggetti passivi e limiti dell’aliquota; il fatturato è stato considerato indice non irragionevole di capacità contributiva. Sono state escluse anche le violazioni degli artt. 3, 41, 42, 53 e 117 Cost., nonché dei principi di affidamento, proporzionalità e tutela della salute. Alcune censure relative alla direttiva 2014/24/UE sono state ritenute comunque inammissibili per difetto di interesse concreto e di prova circa l’incidenza del prelievo su contratti già aggiudicati e sulla sostenibilità delle offerte. Quanto agli atti regionali applicativi del payback e ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa. Tali atti, secondo il giudice, svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: individuano le imprese e applicano matematicamente al fatturato la quota di ripiano già predeterminata dalla legge e dagli atti statali. La posizione della società è quindi qualificata come diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
La disciplina attribuisce alle Regioni un’attività applicativa e vincolata, mentre la determinazione del tetto, la certificazione del superamento e la quota complessiva di ripiano sono definite a livello statale.
art. 15, comma 2, lett. h), l. 53/2021
sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75% del fatturato
La disposizione individua gli elementi essenziali del prelievo e rispetta la riserva relativa di legge prevista dall’art. 23 Cost.
art. 28 d.lgs. 137/2022
Istituisce il Fondo per il governo dei dispositivi medici e disciplina il finanziamento delle attività connesse.
art. 24 d.lgs. 138/2022
Prevede il corrispondente sistema di finanziamento per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
art. 23 Cost.
È riservata alla legge [...] l’individuazione degli elementi identificativi essenziali della prestazione impositiva
La riserva relativa è rispettata quando la legge individua presupposto, base imponibile, soggetti passivi e limiti quantitativi del prelievo, potendo la disciplina di dettaglio essere rimessa ad atti successivi.
art. 53 Cost.
Il fatturato può costituire un indice rivelatore di capacità contributiva, purché la scelta legislativa non sia arbitraria o irragionevole.
art. 11 c.p.a.
Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto.
art. 22 e ss. l. 241/1990
La domanda di accesso non è stata esaminata nel merito in relazione agli atti regionali, per il ravvisato difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 111 Reg. (UE) 2017/745
gli Stati membri riscuotano tariffe per le attività stabilite nel presente regolamento, purché l’entità delle tariffe sia stabilita in maniera trasparente e sulla base del principio del recupero dei costi
La disposizione riguarda tariffe corrispettive per servizi specifici resi a richiesta e non impedisce agli Stati di finanziare con prelievi fiscali generali o settoriali le attività di governo del sistema sanitario.
art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La libertà d’impresa non è stata ritenuta violata dal prelievo, considerato un’imposizione fiscale prevista dalla legge e applicabile alle imprese secondo il fatturato derivante dalle vendite al SSN.
Massime di principio
- Gli atti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando si limitano a verificare dati contabili, individuare l’elenco delle imprese e applicare al fatturato la quota di ripiano già predeterminata dalla legge e dagli atti statali, sono espressione di attività vincolata e meramente tecnico-contabile, non di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative all’esatto ammontare della quota di payback sui dispositivi medici, quando l’importo deriva dall’applicazione matematica di percentuali e dati contabili predeterminati, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il prelievo destinato al finanziamento del governo dei dispositivi medici ha natura tributaria e non costituisce una tariffa corrispettiva per uno specifico servizio individuale; pertanto, non è soggetto al principio europeo della correlazione tra tariffa e costo effettivo del servizio.
- La riserva relativa di legge prevista dall’art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua il presupposto dell’imposizione, la base imponibile, i soggetti passivi e i limiti minimo e massimo dell’aliquota, anche se la disciplina di dettaglio è demandata a decreti legislativi o atti amministrativi generali.
- Il fatturato può essere utilizzato dal legislatore quale indice di capacità contributiva anche se non coincide con l’utile o con il reddito netto, purché la scelta sia collegata alla finalità del prelievo e non risulti arbitraria o irragionevole.
- La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale richiede che il ricorrente alleghi e dimostri un’incidenza concreta, diretta e immediata della norma censurata sulla propria posizione; non è sufficiente perseguire l’eliminazione generale della disciplina dall’ordinamento.
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