Cassazione Penale, Sentenza n. 22316/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per: (1) violazione di legge per il mancato esame del motivo di appello relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.; (2) doglianza per il diniego dell'attenuante speciale prevista dal comma 6 dell'art. 423-bis c.p. I fatti riguardano un incendio boschivo del 12/08/2017; l'imputato avrebbe reso dichiarazioni a un agente (Giuliani) che era libero dal servizio e operava come volontario della protezione civile, e su quelle dichiarazioni si è basata la testimonianza indiretta in giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che le dichiarazioni del Moise fossero ricomprese nell'art. 350, comma 7, c.p.p.: Giuliani non era in quel momento organo di polizia giudiziaria attivo ma un soggetto esterno (volontario), dunque le dichiarazioni sono extra-procedimentali e la testimonianza indiretta dell'agente su quanto gli era stato riferito è ammissibile e valutabile come fatto storico percepito. Sul secondo motivo la Corte ha considerato corretta la motivazione del diniego dell'attenuante speciale, rilevando che l'imputato si era allontanato immediatamente dopo l'accensione del fuoco e vi era tornato solo il giorno successivo, rendendo necessario l'intervento del Corpo Forestale. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 15 maggio.
Norme richiamate
comma 2 (incendio boschivo colposo) e comma 6 (attenuante speciale)
La Corte ha confermato la condanna per il reato previsto dal comma 2 e ha ritenuto non applicabile l'attenuante speciale del comma 6 perché l'imputato si è allontanato immediatamente dopo l'accensione e ha fatto ritorno solo il giorno successivo, rendendo necessario l'intervento degli organi competenti.
Le dichiarazioni contestate non sono rientrate nella disciplina dell'art. 350, comma 7, poiché erano rese a un soggetto non investito in quel momento di attribuzioni di polizia giudiziaria; pertanto non sono state considerate dichiarazioni rese alla p.g. nell'ambito delle garanzie previste da quella norma.
Applicata la nozione degli "altri casi" di cui all'art. 195, comma 4: la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento è ammissibile e liberamente valutabile dal giudice di merito come fatto storico percepito e riferito dal teste.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere che l'inammissibilità del ricorso derivi da assenza di colpa del difensore; pertanto è legittima la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
Cass. Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017 (Capezzera)
Precedente richiamato a sostegno dell'ammissibilità e valutabilità della testimonianza indiretta di poliziotto su dichiarazioni rese fuori procedimento, considerate come fatto storico percepito.
Massime di principio
- Dichiarazioni rese a persona non ufficialmente investita di funzioni di polizia giudiziaria (es. agente off duty che opera come volontario) possono essere qualificate come dichiarazioni extra-procedimentali e non rientrare nell'art. 350, comma 7, c.p.p.; in tal caso la loro trasmissione tramite testimonianza indiretta è ammissibile e valutabile dal giudice.
- La testimonianza di un ufficiale o agente che riferisce dichiarazioni ricevute fuori dall'ambito procedimentale assume valore di fatto storico percepito e non è automaticamente inutilizzabile: il giudice di merito può valutarne attendibilità e peso probatorio.
- Per ottenere l'attenuante speciale dell'art. 423-bis, comma 6, è necessario che il comportamento dell'imputato dimostri concretamente tempestività o attività idonea a impedire o limitare l'evento (es. tentativo immediato di spegnere l'incendio o di allertare i soccorsi); l'allontanamento immediato seguito dal ritorno il giorno successivo può escluderla.
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati portano all'inammissibilità del ricorso: il ricorso deve sollevare questioni di diritto non manifestamente inidonee per essere esaminato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sussista assenza di colpa nel presentarlo, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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