Cassazione Penale, Sentenza n. 12205/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unicredit impugnava il decreto del Tribunale di Latina del 01/06/2022 che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 volto ad ottenere la declaratoria della buona fede relativamente a un contratto di apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria stipulato con la Boreale s.r.l. (finanziamento 2008 poi oggetto di confisca). Contestava inoltre il rigetto dell'istanza di astensione/recusazione di un componente del collegio. Deduceva violazioni legislative e costituzionali (artt. 59 d.lgs. 159/2011; art. 34 c.p.p.; artt. 3, 24, 111 Cost.; art. 52 d.lgs. 159/2011; norme sul fallimento), nonché errori nella valutazione della strumentalità del credito e nell'accertamento della buona fede, lamentando che il Tribunale non avesse valutato l'operazione nel suo complesso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione preliminare sulla incompatibilità del giudice per carenza di interesse, poiché la questione di incompatibilità doveva essere opposta con dichiarazione di ricusazione in sede incidentale. Sui profili di merito la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 nella versione vigente al momento dell'adozione della misura di prevenzione (non retroattiva), ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il credito appariva strumentale all'attività illecita per corrispondenza temporale con la pericolosità accertata del proposto e ha ritenuto insufficienti gli elementi prodotti dalla banca a dimostrazione della sua buona fede (diligenza ordinaria/controlli approfonditi). La Corte ha altresì richiamato giurisprudenza secondo cui garanzie reali o personali non sono di per sé idonee a dimostrare la buona fede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'istituto è stato condannato alle spese (condanna al pagamento delle spese del giudizio).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, articolo 59, comma 6
L'eccezione di incompatibilità connessa alla normativa sulle misure di prevenzione deve essere sollevata mediante ricusazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale se non preceduta dalla procedura di ricusazione
d.lgs. n. 159/2011, articolo 52
Va applicata nella formulazione vigente al momento dell'adozione della misura di prevenzione (principio di irretroattività della modifica sostanziale). Il giudice valuta la 'strumentalità' del credito rispetto all'attività illecita e la buona fede del creditore; la corrispondenza temporale tra insorgenza del credito e manifestazione della pericolosità può portare a presunzione di strumentalità, salvo prova contraria
articolo 34 codice di procedura penale
Riferimento normativo invocato nella doglianza sull'incompatibilità giudice; la corte ha ritenuto che simili doglianze richiedano la procedura di ricusazione e non possono essere sollevate direttamente in sede di questione di costituzionalità senza aver instaurato il relativo giudizio incidentale
Costituzione, artt. 3, 24, 111
Richiamati dalla ricorrente per sostenere violazioni costituzionali in relazione all'assenza di previsione di incompatibilità; la Corte non ha esaminato il merito della presunta lesione costituzionale per difetto procedurale (mancata ricusazione) e per manifesta infondatezza risultante dal quadro giurisprudenziale
Legge 17/10/2017, n. 161, art. 20, comma 1, lett. a (modifica art. 52 d.lgs. 159/2011)
La novella ha modificato i presupposti di tutela del terzo creditore rendendo più gravoso l'onere della prova della buona fede; tale modifica è considerata di natura sostanziale e non applicabile retroattivamente alle misure adottate anteriormente
D.L. 8/6/1992, n. 306, art. 12-sexies (convertito dalla L. 7/8/1992, n. 356)
Riferimento giurisprudenziale sulla prova della buona fede in materia di confisca patrimoniale: per il terzo titolare di garanzia reale la dimostrazione della buona fede richiede più della mera osservanza delle procedure interne; occorre verifica approfondita e autonoma delle capacità patrimoniali e reddituali dei destinatari del finanziamento
Legge 24/12/2012, n. 228, art. 1, comma 190
Citata nel contesto dei principi applicabili alla prova della buona fede in materia di confische precedenti alla modifica normativa che ha introdotto ulteriori requisiti (richiamata per motivare la giurisprudenza richiamata)
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto ad un processo equo; la Corte non ha ritenuto la questione proceduralmente ammissibile per essere affrontata nella forma prospettata senza ricusazione
Massime di principio
- La questione di incompatibilità del giudice deve essere eccepita con ricusazione; senza l'instaurazione del relativo procedimento incidentale la questione di legittimità costituzionale collegata risulta inammissibile.
- Per la tutela dei crediti dei terzi nella confisca preventiva si applica la disciplina vigente al momento dell'adozione della misura: le modifiche normative successive che incidono sui presupposti sostanziali non hanno effetto retroattivo.
- La 'strumentalità' del credito rispetto all'attività illecita può essere desunta dalla corrispondenza temporale tra l'erogazione del finanziamento e la manifestazione della pericolosità del proposto; tale circostanza può determinare una presunzione che grava sul creditore che deve, poi, essere provata o superata.
- Il terzo creditore che invoca la buona fede deve provare di avere compiuto una diligente e approfondita valutazione indipendente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore (non è sufficiente la mera osservanza di procedure interne): controlli sulla capacità di rimborso, sulla regolarità dell'operazione e adeguati accertamenti antiriciclaggio sono rilevanti.
- La presenza di garanzie reali o personali è utile per la tutela del credito ma non prova di per sé la buona fede circa l'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita.
- Le valutazioni di fatto e di pericolosità accertate in sede di procedimento di prevenzione/confisca non sono agevolmente rinnovabili nel giudizio di opposizione al decreto di stato passivo: il giudice di verifica si conforma ai presupposti già accertati salvo errori manifesti.
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