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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28073/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti. I proprietari di un fondo convenivano in giudizio i vicini per far accertare l'inesistenza di una pretesa servitù di passaggio vantata su una porzione del loro terreno e per ottenere la rimozione di manufatti e opere insistenti sull'area di loro proprietà. I convenuti si opponevano e, in via riconvenzionale, domandavano in primo luogo l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio, e in subordine la costituzione di una servitù coattiva per interclusione del proprio fondo. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava le riconvenzionali; la Corte d'appello confermava. In Cassazione i soccombenti proponevano cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per la scarsa leggibilità della motivazione, redatta in larga parte a mano; 2) nullità per mancata ammissione di documenti formatisi dopo l'ultima udienza di primo grado, che avrebbero dimostrato il divieto del Comune a eseguire lavori di sistemazione del tracciato e quindi l'impossibilità concreta di renderlo transitabile; 3) violazione degli artt. 823 e 1051 c.c. per avere la Corte escluso l'interclusione nonostante il percorso alternativo insistesse in parte su area pubblica vincolata; 4) violazione dell'art. 1052 c.c. per non avere considerato che la sistemazione del percorso non era concretamente praticabile per il diniego comunale; 5) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi per eccessiva liquidazione delle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate le censure sulla leggibilità della sentenza, sull'inammissibilità/irrilevanza dei documenti prodotti, e sulla mancata configurabilità dell'interclusione: ha ribadito che il fondo non è intercluso quando esiste un accesso, anche di fatto, alla pubblica via, e che il fatto che un tracciato passi in parte su area pubblica non trasforma tale situazione in una servitù a carico dell'ente, ma esclude solo la condizione di interclusione. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la liquidazione delle spese del grado d'appello era stata effettuata su un valore della causa determinato in base all'art. 15 c.p.c. e risultava superiore al massimo tabellare applicabile ex d.m. n. 55/2014. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese del giudizio di appello in euro 1.000, oltre accessori, ferme le altre statuizioni; ha poi regolato anche le spese del giudizio di legittimità compensandole per un terzo e ponendo il residuo a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione può essere nulla solo quando manchi o sia assolutamente indecifrabile; la mera difficoltà di lettura non basta se il testo è comunque comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza, ritenuto soddisfatto quando il testo sia univocamente apprezzabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla forma della motivazione e alla sua intellegibilità.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento.

  • artt. 184 bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività o la ammissibilità dei documenti prodotti in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai limiti alla produzione di nuovi documenti in appello nel testo allora vigente.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di rimessione in termini e ammissibilità delle produzioni documentali.

  • art. 1052 c.c.

    Norma sulla servitù coattiva di passaggio invocata per sostenere l'interclusione del fondo e la necessità del passaggio coattivo.

  • art. 823 c.c.

    Richiamato per contestare la possibilità di gravare l'area pubblica con diritti reali di terzi.

  • art. 1051 c.c.

    Norma sulla servitù coattiva di passaggio, esclusa perché il fondo non è stato ritenuto intercluso.

  • art. 15 c.p.c.

    Usato per determinare il valore della causa in materia di servitù moltiplicando il reddito dominicale per cinquanta.

  • d.m. n. 55/2014

    Applicato per la liquidazione dei compensi professionali secondo gli scaglioni tariffari e con il limite massimo tabellare.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Richiamato per l'aumento massimo consentito del compenso medio.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 743 e 746 c.p.c.

    Richiamati come possibile rimedio per ottenere una copia scritturata a stampa della sentenza autografa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla loro liquidazione secondo legge.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione non sussiste quando il testo, pur scritto in forma autografa e non agevolmente leggibile, sia comunque oggettivamente comprensibile e consenta di individuare in modo univoco le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
  • In appello, la produzione di documenti è irrilevante se i documenti non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura sulla tardività diventa comunque inconferente quando la prova non avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia.
  • Il fondo non è intercluso quando esiste un accesso alla pubblica via, anche se il tracciato di accesso si svolge in parte su area pubblica o soggetta a vincoli: ciò che conta è la concreta esistenza dell'accesso, non la qualificazione del percorso come servitù gravante sull'ente pubblico.
  • La servitù coattiva di passaggio presuppone la reale interclusione del fondo; se l'accesso alla via pubblica esiste, il proprietario non può pretendere la costituzione coattiva, salvo che l'accesso venga successivamente precluso da legittimi provvedimenti dell'autorità.
  • In materia di spese processuali, il valore della causa va determinato secondo i criteri legali applicabili al tipo di controversia; la liquidazione dei compensi non può superare i massimi dello scaglione tariffario pertinente, anche tenendo conto degli aumenti consentiti dal decreto ministeriale sui parametri forensi.

Come è indicizzato

MaterieServitùSpese di liteImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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