Ordinanza n. 86/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Pesaro e Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 7 dicembre 2025, notificato in pari data a mezzo deposito nell’apposito portale CIVES, con cui si archivia l’istanza di assegnazione di una quota per lavoro subordinato nell’ambito del c.d. DPCM Flussi per l’anno 2025, avanzata dalla Gold Nautica S.r.l.s. in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di assegnazione di una quota per lavoro subordinato nell’ambito del DPCM Flussi 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’archiviazione dell’istanza presentata in favore di un lavoratore straniero, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione aveva disposto l’archiviazione per il solo decorso del termine previsto dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 senza ricevere dal datore di lavoro il contratto firmato digitalmente. La ricorrente ha rappresentato di non essersi tempestivamente avveduta della ricezione del contratto relativo al lavoratore interessato, poiché pochi giorni prima aveva ricevuto un contratto riguardante un altro lavoratore con nominativo molto simile, circostanza che aveva generato confusione tra le due pratiche. Sono stati inoltre valorizzati il carattere eccezionale della situazione, la novità e complessità della disciplina, la scarsa chiarezza delle istruzioni relative ai termini e la chiara volontà datoriale di concludere il contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus, rilevando che l’archiviazione era derivata da un automatismo del sistema collegato al mero decorso del termine, senza l’individuazione di motivi ostativi sostanziali. Ha giudicato verosimile l’errore determinato dalla similitudine dei nominativi dei due lavoratori e ha ritenuto tali circostanze, insieme alla novità e complessità della normativa e alla scarsa chiarezza delle istruzioni, sufficienti a giustificare una rivalutazione della posizione. Il giudice ha affermato che i principi di collaborazione e buona fede impongono di considerare le manifestazioni di interesse del datore di lavoro anche quando la procedura automatica sul portale non sia stata correttamente completata, non potendo decisioni delicate incidenti su diritti fondamentali essere affidate a meri automatismi ostativi. L’Amministrazione dovrà procedere, in contraddittorio con l’interessato, a un approfondito riesame entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e concluderlo con adeguata motivazione. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 18 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate. Il periculum in mora non è illustrato autonomamente nel testo, ma l’istanza cautelare è stata ritenuta complessivamente meritevole di accoglimento ai fini del riesame.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
senza che il contratto firmato digitalmente fosse stato trasmesso dal datore di lavoro
Il mero decorso del termine per la trasmissione del contratto firmato digitalmente non giustifica automaticamente l’archiviazione quando ricorrano circostanze eccezionali, non siano emersi motivi ostativi sostanziali e risulti una chiara volontà di concludere il contratto; la posizione deve essere riesaminata con adeguata motivazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nelle procedure amministrative informatizzate, il mero automatismo derivante dal decorso di un termine non può determinare l’archiviazione quando non siano emersi motivi ostativi sostanziali e sussistano circostanze eccezionali idonee a spiegare il mancato completamento della procedura.
- I principi di collaborazione e buona fede impongono all’Amministrazione di valutare le manifestazioni di interesse effettivamente espresse dall’interessato, anche quando la procedura telematica non sia stata correttamente conclusa.
- Quando la procedura riguarda decisioni delicate incidenti su diritti fondamentali, l’Amministrazione non può rimettere l’esito della posizione a meri automatismi informatici, ma deve procedere a una valutazione concreta e motivata.
- La novità e complessità della disciplina, unite alla scarsa chiarezza delle istruzioni sui termini e a un errore plausibile determinato dalla confusione tra pratiche analoghe, possono giustificare il riesame di un’archiviazione automatica, soprattutto in presenza di una chiara volontà di perfezionare il rapporto giuridico richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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