Cassazione Penale, Sentenza n. 2663/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava vizio di motivazione perché la corte territoriale non aveva risposto alla sua richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto) relativamente ai reati a lui ascritti, commessi il 19/09/2012 e ritenuti in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione (termine perentorio calcolato al 1° giugno 2020). Quanto agli effetti civili, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di motivi direttamente attinenti agli interessi civili; è inoltre osservato che l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. non incide sul profilo della responsabilità civile e che la statuizione risarcitoria non è stata impugnata con motivi pertinenti.
Norme richiamate
art. 131‑bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente l'aveva invocata ma la Corte ha rilevato che, anche se non accolta, ciò non influisce automaticamente sulle statuizioni civili salvo ricorso specifico; la questione della compatibilità con la continuazione era rimessa alle Sezioni Unite.
art. 129 c.p.p.
Principio della immediata declaratoria di cause di non punibilità o estintive: la Corte può rilevare d'ufficio cause estintive (es. prescrizione) e pronunciarsi immediatamente quando ricorrono le condizioni previste.
artt. 157, 160, 161 c.p.
Norme che disciplinano i termini di prescrizione e gli effetti degli atti interruttivi/sospensivi: applicate per calcolare il termine di estinzione dei reati commessi il 19/09/2012, con decorrenza perentoria al 01/06/2020.
art. 578 c.p.p.
Disciplina la pronuncia della Corte di Cassazione sugli effetti civili: la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto il profilo civile per mancanza di motivi attinenti agli interessi civili.
art. 651‑bis c.p.p.
Prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità faccia stato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità in sede civile; la Corte ha utilizzato la norma per spiegare che l'art. 131‑bis non incide automaticamente sulla responsabilità civile e che l'imputato ha comunque diritto di impugnare le statuizioni civili.
art. 23 co. 8 d.l. 28/10/2020 n. 137
Norma richiamata dal Procuratore generale relativa alle modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; citata a proposito della requisitoria scritta.
Massime di principio
- Se dopo la pronuncia di merito interviene la prescrizione, la Cassazione deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio agli effetti penali.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. deve essere espressamente valutata dal giudice; tuttavia, l'applicazione di tale causa di non punibilità non estingue automaticamente la responsabilità civile, salvo proscioglimento con efficacia di giudicato specificata dalla norma procedurale.
- La continuazione tra più reati può incidere sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità per tenuità, ma la questione richiede un esame motivato e, in caso di dubbi, può essere rimessa alle Sezioni Unite.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare atti interruttivi e cause di sospensione; il giudice della cassazione può valutare e dichiarare la prescrizione anche se intervenuta dopo la sentenza di appello.
- Un ricorso per cassazione che riguarda solo profili penali e non presenti motivi direttamente attinenti agli interessi civili può essere dichiarato inammissibile quanto agli effetti civili, lasciando impregiudicata la domanda di risarcimento salvo impugnazione specifica.
- La non completa soccombenza del ricorrente può influire sulle spese: chi non è completamente soccombente potrebbe non essere condannato alle spese di questo grado.
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