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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della determinazione della Regione Lazio -OMISSIS-, con cui si è disposta la revoca dell’accreditamento concesso alla ricorrente con determinazione regionale -OMISSIS- in relazione alla sede operativa di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel presente ricorso, ivi inclusi: 2) in parte qua, la d.G.R. n. 682/2019 e i suoi allegati; 3) le d.g.r. Lazio n. 439/2019 e n. 1151/2022 nella parte in cui vengano interpretate nel senso di non consentire che il totale delle ore previste per il tirocinio per O.S.S. possa essere svolto nelle strutture che hanno le caratteristiche di R.S.A.; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria da parte della Regione Lazio.

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di revoca dell’accreditamento relativo a una sede operativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente accreditato)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato la determinazione regionale con cui è stato revocato l’accreditamento della sede operativa, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni. Sono stati contestati anche, in parte qua, atti regionali generali e deliberazioni regionali nella parte in cui fossero interpretati nel senso di impedire lo svolgimento dell’intero monte ore del tirocinio per operatori socio-sanitari presso strutture aventi caratteristiche di RSA. Nella fase cautelare la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della revoca e ha rappresentato di avere posto in essere una procedura di “self cleaning” idonea a eliminare i fattori di rischio posti dalla Regione a fondamento del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una sommaria delibazione, riservando ogni approfondimento alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché la procedura di “self cleaning” adottata dall’associazione sembrerebbe prima facie idonea a far venir meno i fattori di rischio che avevano condotto l’amministrazione alla revoca dell’accreditamento. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerando grave il danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della revoca, fissato l’udienza pubblica di merito al 3 dicembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato, in questa fase, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • d.G.R. Lazio n. 682/2019

    Atto regionale impugnato in parte qua insieme ai relativi allegati; dal testo non emerge una specifica interpretazione decisiva adottata dal giudice.

  • d.G.R. Lazio n. 439/2019

    Atto regionale contestato nella parte relativa all’interpretazione delle modalità di svolgimento del tirocinio per operatori socio-sanitari; la questione è riservata al merito.

  • d.G.R. Lazio n. 1151/2022

    Atto regionale contestato nella parte relativa all’interpretazione delle modalità di svolgimento del tirocinio per operatori socio-sanitari; la questione è riservata al merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando la condotta di self cleaning posta in essere dal soggetto destinatario di un provvedimento amministrativo sanzionatorio o revocatorio appaia prima facie idonea a rimuovere i fattori di rischio posti a fondamento dell’atto, ferma la riserva di ogni approfondimento nella fase di merito.
  • Il periculum in mora ricorre quando l’esecuzione immediata della revoca di un accreditamento amministrativo sia suscettibile di arrecare al titolare un danno grave.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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