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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della tassazione di un provvedimento giudiziale (adottato ex art. 186 quater c.p.c.) che determinava il conguaglio sull'indennità di espropriazione: il ricorrente sosteneva che l'atto giudiziale non poteva essere soggetto a ulteriore imposta proporzionale di registro in quanto il Consorzio aveva già beneficiato e versato l'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. n. 601/1973 (artt. 23 e 24) per i trasferimenti effettuati dai consorzi; inoltre contestava la valutazione del giudice d'appello circa la presunta rinuncia ad alcune eccezioni (ne bis in idem / motivo di appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'atto giudiziale è imponibile sulla base del suo contenuto dispositivo/accertativo e degli effetti giuridici che produce sul rapporto sostanziale, applicando l'aliquota proporzionale dell'1% prevista dal D.P.R. n. 131/1986, art. 8, lett. c). Ha ritenuto che l'imposta sostitutiva versata ai sensi del D.P.R. n. 601/1973 non fosse preordinata a coprire anche la sentenza che definisce in via definitiva l'ammontare dell'indennità di esproprio; ha inoltre richiamato giurisprudenza consolidata sul punto e respinto la doglianza relativa alla presunta errata valutazione della rinuncia. Ha disposto che, non essendo intervenuta difesa dell'Agenzia, non si liquidano spese di giudizio, ma ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601/1973, artt. 23 e 24

    Disciplina un'imposta sostitutiva sulle operazioni e trasferimenti effettuati dagli enti indicati, comprensiva, per i consorzi per lo sviluppo industriale, del primo trasferimento di terreni e fabbricati e di trasferimenti/retro-cessioni effettuati a favore di imprese; la Corte interpreta che tale imposta sostitutiva non copre le sentenze che determinano in via definitiva l'ammontare dell'indennità di esproprio, non essendo questi atti assimilabili ai trasferimenti di proprietà cui mira la norma.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 8, lett. c), tariffa, parte prima

    Prevede l'aliquota proporzionale (1%) per gli atti aventi contenuto dispositivo o di accertamento di diritti patrimoniali; la Corte conferma che il provvedimento giudiziale che fissa la misura dell'indennità è soggetto a questa tassazione in ragione del suo contenuto dispositivod/accertativo.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 20 e 37

    Richiamati per il principio secondo cui il presupposto dell'imposta di registro è dato dagli effetti giuridici prodotti dall'atto sul rapporto sostanziale; la Corte sottolinea che l'imposizione riguarda l'atto in funzione degli effetti giuridici ed economici che esso produce.

  • Codice di procedura civile, art. 186 quater

    Rinvio al tipo di provvedimento giudiziale adottato (atto che definisce conguaglio sull'indennità di esproprio); la norma procedurale non esenta l'atto dalla valutazione ai fini tributari.

  • Codice di procedura civile, artt. 99 e 112

    Richiamati rispetto alla questione processuale sulla rinuncia alle eccezioni e sulla necessità di adeguato esame delle deduzioni difensive; la Corte tuttavia ritiene la questione risolta in diritto con riferimento alla giurisprudenza consolidata.

  • Art. 360 c.p.c., commi 1 nn. 3 e 5

    Richiamati in relazione ai motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto i motivi infondati o risolvibili con la giurisprudenza applicabile.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La tassazione degli atti giudiziari va valutata in base al contenuto dispositivo/accertativo e agli effetti giuridici che il provvedimento produce sul rapporto sostanziale; se l'atto accerta o determina un diritto patrimoniale è soggetto a registro proporzionale.
  • L'imposta sostitutiva prevista per specifici enti (es. consorzi) ai sensi del D.P.R. n. 601/1973 copre i trasferimenti e le operazioni indicate dalla norma, ma non si estende automaticamente alle sentenze che, in sede contenziosa, determinano l'ammontare di indennità o conguagli: occorre verificare la natura effettiva dell'atto tassato.
  • Il fatto che un soggetto abbia versato imposte sostitutive per operazioni tra parti non impedisce, di per sé, una successiva imposizione dell'atto giudiziale che definisce la controversia se tale atto produce effetti giuridici differenti (es. determinazione definitiva di credito/debito).
  • Le questioni processuali come la rinuncia a motivi di appello o eccezioni devono essere chiaramente emergenti dagli atti processuali; tuttavia, quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere anche richiamando prassi giurisprudenziali consolidate.
  • In giudizio di legittimità, l'assenza della difesa dell'Amministrazione finanziaria può comportare l'assenza di regolazione delle spese processuali, ma non preclude l'applicazione di norme sul contributo unificato a carico del ricorrente ove ricorrano i presupposti.

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