Cassazione Civile, Ordinanza n. 22814/2025 del 07/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce dalla successione di una donna che aveva disposto del proprio patrimonio con due testamenti: con il primo aveva attribuito un immobile, mobili e somme di denaro a una nipote; con il secondo aveva istituito quest'ultima erede universale. Il figlio della de cuius ha chiesto in primo grado di accertare l'inesistenza, nullità o annullabilità dei testamenti per difetto di olografia, firma o incapacità della testatrice, oppure in subordine la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di legittima. Le convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento della qualità di erede universale della nipote o, in subordine, dell'usucapione dell'immobile sito in Savona. In appello, la decisione di merito è stata riformata solo in parte: la Corte ha ritenuto che l'usucapione avesse riguardato l'intero immobile e che, quindi, il bene fosse uscito dall'asse ereditario; ha comunque ritenuto lesi i diritti di legittima del figlio in relazione ad altri beni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'onere della prova e delle norme sulle prove documentali, sostenendo che spettasse alle convenute produrre l'originale del testamento e provare la loro qualità ereditaria; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte attribuito alla nipote la qualità di erede universale e, insieme, riconosciuto l'usucapione; nullità per difetto di specificazione della riconvenzionale; erronea ricostruzione dell'usucapione e del giudicato interno; nullità della sentenza per asserita declaratoria di inammissibilità di domande e difese di appello. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando che il tribunale avesse erroneamente limitato l'usucapione alle sole quote già appartenute al padre dei germani, mentre il bene era stato usucapito per intero. La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale, chiarendo che il giudice di merito aveva effettivamente dichiarato l'usucapione dell'intero immobile, non delle sole quote; ha respinto il ricorso principale, dichiarando inammissibili o infondate le censure sul testamento e sulla riconvenzionale perché non colpivano la ratio decidendi, non si confrontavano con la statuizione di inammissibilità in appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, quanto al documento testamentario, confondevano la contestazione dell'esistenza dell'originale con il disconoscimento di conformità della copia. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per le statuizioni conseguenti, incluse le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale, rigettando integralmente il ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame coerente con il principio affermato sull'oggetto dell'usucapione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. Sul piano motivazionale, la Corte ha ritenuto che l'immobile fosse stato usucapito per l'intero, che le doglianze del ricorrente principale fossero in parte inammissibili perché non investivano la ratio della decisione di appello sull'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e in parte infondate perché la contestazione dell'inesistenza dell'originale del testamento richiede una prova specifica e non si confonde con il disconoscimento di conformità della copia.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte distingue tra prova dell'inesistenza dell'originale di un documento e contestazione della conformità della copia all'originale, affermando che chi deduce l'inesistenza deve provarla secondo i principi generali.
art. 115 c.p.c.
evocato nel motivo di ricorso sul governo della prova e sull'utilizzo delle risultanze processuali.
art. 116 c.p.c.
evocato nel motivo di ricorso sul valore delle prove documentali e testimoniali.
art. 132 n. 4 c.p.c.
evocato quale parametro di validità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare asseriti ultrapetita e omesse pronunce; la Corte rileva però che le censure non si confrontano con le effettive rationes della decisione di merito.
art. 163 n. 4 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla dedotta insufficiente specificazione della domanda riconvenzionale.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno invocato dal ricorrente.
art. 1158 c.c.
richiamato per l'usucapione dell'immobile, poi ritenuta maturata sull'intero bene.
art. 342 c.p.c.
la Corte ribadisce che, quando l'appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in cassazione occorre censurare specificamente tale ratio dimostrando che il motivo di gravame aveva i requisiti di legge; non basta riproporre questioni di merito.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza d'appello che dichiari inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve colpire quella specifica ratio decidendi, dimostrando che il motivo di appello era invece conforme ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.; la mera riproposizione delle doglianze di merito non è sufficiente.
- La contestazione dell'inesistenza dell'originale di un documento prodotto in copia non coincide con il disconoscimento di conformità della copia all'originale: la prima attiene all'esistenza stessa del documento e va provata da chi la deduce, anche mediante gli strumenti processuali appropriati; la seconda riguarda la corrispondenza del contenuto della copia a un originale comunque esistente.
- La copia di un documento resta utilizzabile ai fini decisori se non viene fornita prova idonea dell'inesistenza dell'originale o non viene validamente contestata la sua efficacia probatoria con gli strumenti previsti dall'ordinamento.
- L'accertamento dell'usucapione dell'intero bene comporta che il cespite esca dall'asse ereditario, rendendo improduttive, rispetto a quel bene, le domande fondate sulla devoluzione ereditaria o sulla riduzione delle disposizioni testamentarie.
- Le azioni alternative o subordinate dirette a ottenere la devoluzione ereditaria e, in subordine, il riconoscimento dell'usucapione non sono tra loro incompatibili, potendo l'attore ottenere in via principale l'attribuzione per successione o, in via diversa, l'accertamento dell'acquisto a titolo originario del bene.
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