Cassazione Penale, Sentenza n. 16116/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha riformato il trattamento sanzionatorio pronunciato in primo grado in sede di rito abbreviato per il reato di furto con strappo aggravato dalla minorata difesa e riconosciuta la continuazione con tre furti pluriaggravati già definitivamente giudicati. Il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius e del giudicato parziale sulla pena base, sostenendo che il Tribunale avesse già fissato in due anni di reclusione e euro 1500 la pena complessiva (comprensiva della sanzione per i reati già definiti) e che la Corte d'appello, senza impugnazione del P.M., avrebbe dunque incrementato la pena complessiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse carente nella motivazione ma, dal dispositivo, risultava che i due anni e euro 1500 indicati dal Tribunale costituivano l'aumento ex art. 81, comma 2, c.p., da cumulare con la pena comminata nella sentenza di patteggiamento del 2019, portando la pena complessiva ipotetica a tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 1900 di multa. La Corte d'appello, correggendo l'erronea individuazione del reato più grave, ha ricalcolato la pena individuando il reato sub iudice quale più grave e, dopo i conteggi e il beneficio del rito abbreviato, ha inflitto anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa. Tale pena è risultata, comunque, inferiore a quella che si sarebbe ottenuta sommando l'aumento indicato dal Tribunale e la pena definitiva (quindi nessuna reformatio in peius). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Disciplina la continuazione e l'aumento applicabile; la Corte ha interpretato che la pena indicata in primo grado costituiva un aumento ex art. 81, comma 2, da cumulare con la pena della sentenza definitiva
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di reformatio in peius in appello per l'imputato; la Corte precisa che il divieto inibisce solo l'applicazione di una pena più grave nei confronti dell'appellante, non ogni correzione dell'errore di calcolo se il risultato finale non è più severo
Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013 (Billizzi e altri)
Giurisprudenza di legittimità citata per il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius non opera se il giudice d'appello, correggendo errori di diritto del primo grado e rideterminando la pena base con riferimento a un reato diverso, perviene comunque a una pena finale non più grave di quella applicata in primo grado
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è ambigua sul punto su cui si calcola la pena (p. es. quale reato sia quello "più grave" o se la pena indicata sia soltanto l'aumento in continuazione), il giudice d'appello ha il potere-dovere di correggere il calcolo e individuare correttamente la pena base.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello proposto solo dall'imputato si traduca in una maggiore severità della pena rispetto a quella effettivamente applicata in primo grado; tuttavia non vieta che il giudice d'appello corregga errori di diritto o di calcolo purché il risultato finale non sia più severo.
- Quando il primo grado indica una pena come 'in continuazione' o come 'aumento', quella pena va cumulata con la pena già definitiva relativa agli altri reati; occorre verificare sempre se la somma porta a una pena complessiva più alta rispetto alla riforma operata in appello.
- La mancata e precisa motivazione sulla determinazione della pena (individuazione del reato più grave e struttura del calcolo) può giustificare la riforma del trattamento sanzionatorio in appello per correggere l'errore originario.
- In situazioni simili, per valutare la legittimità dell'aumento in appello è necessario confrontare la pena finale effettiva dopo il ricalcolo con la pena che sarebbe derivata dall'interpretazione più favorevole o sfavorevole della sentenza di primo grado: mancato aumento superiore alla pena originaria esclude la violazione del divieto di reformatio in peius.
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