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Sentenza

Sentenza n. 16532/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione degli effetti del Provvedimento con cui l'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni Privare ha disposto la radiazione del ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, ritenendo che questi abbia violato le “regole generali di comportamento” e gli “obblighi di separazione patrimoniale, per avere intermediato polizze fideiussorie apparentemente rilasciate da -OMISSIS- -OMISSIS-, risultate contraffatte (norme violate art. 119 bis del CAP e artt. 54 comma 1, e 63 comma 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)”.

Giustizia amministrativa202514578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento IVASS del 16 settembre 2025 di radiazione del broker dal Registro Unico degli Intermediari per l’intermediazione di polizze fideiussorie contraffatte e la violazione degli obblighi di comportamento e separazione patrimoniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il broker ha impugnato la radiazione disposta da IVASS ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), CAP, per avere intermediato polizze fideiussorie apparentemente emesse da un’impresa assicurativa belga, poi disconosciute come contraffatte. Ha dedotto: 1) lesione del contraddittorio, sostenendo che un blocco informatico della PEC gli avrebbe impedito di ricevere gli atti e partecipare al procedimento; 2) insussistenza della violazione della separazione patrimoniale, perché i clienti non avrebbero pagato i premi a lui né egli avrebbe trattenuto somme; 3) assenza di un ruolo di intermediazione attivo, essendosi limitato a raccogliere e trasmettere proposte agli intermediari dei contraenti; 4) inapplicabilità degli obblighi di valutazione delle esigenze dei contraenti alla luce dell’art. 58, comma 7, del Regolamento IVASS n. 40/2018, poiché non era entrato in contatto diretto con i contraenti, e sufficienza delle verifiche svolte sull’intermediario grossista e sull’iscrizione dell’impresa al RUI; 5) sproporzione della radiazione, in quanto IVASS non avrebbe adeguatamente considerato gravità, elemento soggettivo e condotta successiva. In corso di causa ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente la richiesta di sospensione del giudizio: il procedimento amministrativo sanzionatorio è autonomo da quello penale e l’amministrazione giudicante deve ricostruire autonomamente i fatti; nel caso concreto non ricorreva l’effetto vincolante previsto dall’art. 654 c.p.p. Ha quindi respinto il ricorso nel merito. La censura sulla mancata partecipazione è infondata: il dedotto blocco della PEC è rimasto privo di prova e le ricevute documentano l’accettazione e la consegna della richiesta di chiarimenti del 22 marzo 2024, del sollecito del 14 maggio 2024, della contestazione del 18 luglio 2024 e del provvedimento sanzionatorio. È infondata anche la contestazione relativa alla separazione patrimoniale: la contabile prodotta dimostra un bonifico di euro 26.521,00 dal consorzio al conto dedicato ai premi del broker, sicché il pagamento diretto all’intermediario ha violato l’art. 117 CAP. Il TAR ha ritenuto provato il ruolo attivo del ricorrente nell’intermediazione, sulla base della documentazione acquisita, del disconoscimento delle polizze da parte della compagnia e dello stesso racconto del ricorrente circa l’attività svolta per ottenere quotazioni e trasmettere le proposte. Ha chiarito che la contestazione riguardava gli artt. 119-bis CAP e 54, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018, non l’art. 58: il comma 7 di quest’ultimo non esonera gli intermediari dagli obblighi generali di correttezza, professionalità e diligenza, applicabili a tutti gli intermediari anche in assenza di contatto diretto con il contraente. Il broker non poteva limitarsi a verificare l’iscrizione dell’impresa al RUI, ma doveva svolgere verifiche sulla genuinità della copertura e sulla sua riferibilità alla compagnia apparente emittente; tale verifica non era stata compiuta puntualmente. Infine, la censura di sproporzione è stata respinta: l’intermediazione di polizze contraffatte senza adeguata verifica compromette l’affidabilità dell’intermediario e giustifica la radiazione, ritenuta adeguatamente motivata. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    Sul punto è stato precisato che l'Autorità giudiziaria preposta allo scrutinio del procedimento disciplinare ha il compito di effettuare una autonoma ricostruzione dei fatti, anche se penalmente contestati, valutando l'attendibilità e l'esaustività delle prove acquisite nel corso della fase istruttoria.

    Il giudizio amministrativo sanzionatorio non è normalmente vincolato dalla valutazione penale e richiede un’autonoma ricostruzione dei fatti; l’effetto dell’art. 654 c.p.p. opera nei limiti previsti dalla norma, non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 117 d.lgs. 209/2005

    La norma stabilisce, dunque, che i premi pagati dai clienti agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello personale dell'intermediario.

    I premi pagati all’intermediario devono essere mantenuti separati dal patrimonio personale. La ricezione di un premio sul conto dedicato del broker, accertata nel caso concreto, ha integrato la violazione contestata.

  • art. 119-bis d.lgs. 209/2005

    L’art. 119 bis Codice Assicurazioni Private dispone che: “Regole di comportamento e conflitti di interesse”. “1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti”.

    Gli obblighi di equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza gravano sui distributori assicurativi nello svolgimento dell’attività e impongono una condotta diligente a tutela dei contraenti.

  • art. 54, comma 1, Regolamento IVASS n. 40/2018

    Orbene, le norme citate, nel disciplinare l’obbligo comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e di osservare le disposizioni legislative e regolamentari, si rivolgono a tutti gli intermediari e non solo a quelli che nell’ambito di un rapporto di collaborazione orizzontale ex art. 22, comma 10 d.l. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 hanno un contatto con il cliente.

    Gli obblighi generali di comportamento si applicano a tutti gli intermediari, anche quando, nell’ambito di una collaborazione orizzontale, non entrano direttamente in contatto con il contraente.

  • art. 58, comma 7, Regolamento IVASS n. 40/2018

    Non trova pertanto applicazione nella fattispecie in esame il comma 7 dell’art. 58 Regolamento IVASS invocato dal ricorrente perché lo stesso è relativo esclusivamente agli obblighi imposti dal medesimo art. 58, che non è stato contestato al broker.

    La regola che attribuisce gli adempimenti dell’art. 58 all’intermediario in contatto con il contraente concerne soltanto gli obblighi disciplinati da quell’articolo e non esclude gli obblighi generali di comportamento previsti da altre disposizioni.

  • art. 324, comma 1, lett. d), d.lgs. 209/2005

    Con provvedimento sanzionatorio del 16 settembre 2025, prot. -OMISSIS-, l’IVASS ha applicato al sig. -OMISSIS- la sanzione della radiazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), del CAP, in conseguenza della violazione dell’art. 119-bis del CAP e degli articoli 54, comma 1, e 63, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

    La disposizione costituisce la base legale della radiazione applicata da IVASS per le violazioni accertate; il TAR ha ritenuto legittima la sanzione in ragione della gravità della condotta e della mancata verifica dell’autenticità delle polizze.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo sanzionatorio è autonomo rispetto al giudizio penale: l’autorità amministrativa deve ricostruire autonomamente i fatti e valutarne le prove, salvo gli effetti vincolanti dell’accertamento penale previsti dall’art. 654 c.p.p. quando ne ricorrano i presupposti.
  • Gli obblighi generali di correttezza, professionalità, trasparenza e diligenza gravano su tutti gli intermediari assicurativi, anche quando operano in una collaborazione orizzontale senza contatto diretto con il contraente; la ripartizione degli adempimenti prevista dall’art. 58, comma 7, del Regolamento IVASS n. 40/2018 riguarda soltanto gli obblighi specificamente disciplinati da tale articolo.
  • L’intermediario assicurativo non può limitare la propria diligenza alla verifica dell’iscrizione dell’impresa negli albi o elenchi: deve compiere verifiche adeguate sulla genuinità del prodotto intermediato e sulla sua effettiva riferibilità alla compagnia che risulta emittente.
  • La documentazione bancaria che prova il pagamento del premio direttamente all’intermediario può smentire la deduzione di non avere percepito somme dal cliente e fondare l’accertamento della violazione dell’obbligo di separazione patrimoniale previsto dall’art. 117 CAP.
  • La radiazione dell’intermediario può risultare proporzionata quando l’intermediazione di polizze contraffatte, in assenza di verifiche adeguate, compromette l’affidabilità richiesta per la tutela dei contraenti e la certezza nella circolazione delle garanzie.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieInvalidità del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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