Ordinanza del 07/11/2016 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare non può essere concessa quando la società istante è in liquidazione o ha cessato l’attività, poiché non sussiste un danno grave e irreparabile derivante dall’interruzione dell’attività. Lo stato liquidatorio costituisce invece un rischio per la riscossione delle imposte, non adeguatamente eliminabile neppure mediante garanzia.
Insussistenza del periculum in mora per società in liquidazione o cessate
Insussistenza del periculum in mora nelle misure cautelari
Il documento afferma che non sussiste il requisito del periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile, quando la società richiedente la misura cautelare si trovi in fase di liquidazione oppure abbia già cessato l’attività.
Valutazione della continuità aziendale
La necessità di preservare la continuità dell’attività non può giustificare la sospensione cautelare se l’impresa non è più operativa o si trova in liquidazione. In tali condizioni, l’eventuale interruzione dell’attività non determina un danno grave e irreparabile tutelabile mediante la misura cautelare.
Rischio per la riscossione tributaria
Lo stato di liquidazione non costituisce soltanto un elemento contrario alla configurabilità del danno invocato dalla società, ma rappresenta anche un concreto fattore di pericolo per la certezza della riscossione delle imposte da parte dell’ufficio. La situazione liquidatoria può quindi rendere più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito tributario.
Inidoneità della garanzia a superare il pericolo
Il rischio per la riscossione non sarebbe scongiurato neppure subordinando la concessione della sospensione alla prestazione di una garanzia. Secondo il documento, una garanzia difficilmente potrebbe essere ottenuta da società già collocate in fase liquidatoria; pertanto, la relativa previsione non offrirebbe una tutela effettiva all’amministrazione finanziaria.
Principio applicabile
La misura cautelare deve essere negata quando la società istante è in liquidazione o ha cessato l’attività, poiché manca un danno grave e irreparabile connesso alla continuità aziendale e, al contempo, sussiste un rischio per la riscossione delle imposte che la garanzia difficilmente potrebbe neutralizzare.
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