Cassazione Penale, Sentenza n. 19580/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (giudizio abbreviato) per tre motivi: 1) vizio di qualificazione giuridica del capo A) — si sostiene che il fatto sia furto e non rapina impropria per mancanza di violenza e di immediatezza tra la sottrazione del furgone e l'arresto; 2) illegittima condanna per il reato sub C) (violazione degli obblighi di una misura di prevenzione), poiché, secondo il ricorrente, un'altra sentenza avrebbe dichiarato l'inefficacia del provvedimento impositivo; 3) vizio per il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati. Sulla qualificazione di rapina impropria la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violenza o la minaccia possono intervenire anche in luogo o tempo diversi dalla sottrazione, purché sussista un arco temporale idoneo a conservare il nesso di contestualità e la quasi-flagranza; ha ritenuto rilevante la condotta di eludere un posto di blocco con manovra pericolosa quale comportamento idoneo a integrare la rapina impropria. Quanto al capo C), la questione non era stata devoluta alla Corte d'appello e pertanto non poteva essere sollevata in cassazione; infine, sulle attenuanti generiche la Corte ha osservato che esse erano già state riconosciute dal primo giudice con la diminuzione massima consentita. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
La violenza o la minaccia ai fini della rapina impropria possono realizzarsi anche in luogo diverso dalla sottrazione e non è richiesta perfetta contemporaneità tra sottrazione e uso della forza; è sufficiente un arco temporale che conservi il nesso di contestualità e la quasi-flagranza
art. 75, comma 1, decreto legislativo n. 159/2011
Norma richiamata in relazione alla qualificazione contravvenzionale inizialmente ritenuta dal primo giudice circa la violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di sollevare in cassazione questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché non devolute alla sua cognizione; salvo questioni rilevabili d'ufficio o improponibili anteriormente
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Normativa procedurale che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (contesto procedurale della trattazione senza discussione orale)
Massime di principio
- La rapina impropria può esser configurata anche quando la violenza o la minaccia si verifichino in momento o luogo diversi dalla sottrazione, se resta il nesso di contestualità e la finalità di impossessarsi o di assicurarsi l'impunità.
- Condotte dirette a impedire o ritardare l'intervento delle forze dell'ordine (es. eludere un posto di blocco con manovra pericolosa) possono aggravare un furto fino a integrare la rapina impropria.
- In Cassazione non sono ammissibili motivi generici che non confutano specificamente la motivazione impugnata: è necessario un confronto puntuale con i passaggi decisionali della sentenza di merito.
- Questioni non devolute alla cognizione del giudice d'appello non possono essere dedotte in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da proporre prima.
- Se le attenuanti sono già state riconosciute in primo grado e la pena è stata diminuita al massimo possibile in quella sede, la loro contestazione in cassazione difficilmente prevarrà salvo motivazioni specifiche e non generiche.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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