Cassazione Penale, Sentenza n. 31782/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per avere utilizzato in dichiarazione una fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena a un anno di reclusione, confermando nel resto la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l'accertamento dell'inesistenza della prestazione e ha denunciato violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la fattura potesse riferirsi a una reale somministrazione di manodopera, svolta nel contesto dei rapporti tra le società coinvolte, e lamentando l'omessa o contraddittoria valutazione di documenti, buste paga, rapporti societari, mancato pagamento della fattura e possibile compensazione. Con il secondo motivo ha contestato l'accertamento del dolo, sostenendo che la registrazione e l'utilizzo della fattura fossero elementi tipici del reato e non dimostrassero, da soli, né la consapevolezza della fittizietà né il dolo specifico di evasione; ha inoltre dedotto che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente l'adesione all'accertamento fiscale e i successivi pagamenti parziali del debito. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che dovessero essere considerati il piano di rateizzazione e i pagamenti eseguiti, anche senza integrale estinzione del debito tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello sull'inesistenza oggettiva della prestazione. In particolare, sono stati valorizzati la radicale indeterminatezza della fattura, la presenza di due esemplari con stesso numero e data ma descrizioni diverse, l'assenza di documentazione esterna idonea, la mancata tracciabilità del pagamento, l'inconsistenza strutturale della società emittente, la sua opacità fiscale e le discrasie temporali tra la prestazione fatturata e la disponibilità di personale. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte territoriale aveva sovrapposto la consapevolezza dell'inesistenza della prestazione al dolo specifico di evasione e non aveva adeguatamente considerato che l'annotazione e l'utilizzo della fattura costituiscono elementi tipici della condotta, non sufficienti da soli a provare l'elemento soggettivo. Inoltre, la motivazione non aveva valutato adeguatamente l'adesione all'accertamento fiscale e i pagamenti parziali del debito. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per una nuova valutazione dell'elemento soggettivo. Il terzo motivo, relativo all'art. 131-bis c.p., è stato dichiarato assorbito; il giudice del rinvio dovrà riesaminare la richiesta di particolare tenuità qualora ritenga sussistente il dolo, considerando anche l'entità del debito residuo in corso di estinzione mediante rateizzazione.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Il delitto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
La fattispecie richiede la consapevole indicazione di elementi passivi fittizi e il dolo specifico di evasione; la registrazione della fattura nelle scritture contabili o la sua detenzione a fini probatori integra la condotta di avvalimento, ma non dimostra di per sé l'elemento soggettivo.
art. 1, lett. d), d.lgs. n. 74 del 2000
Il fine di evadere le imposte comprende anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.
La nozione di fine di evasione comprende le finalità di ottenere rimborsi o crediti d'imposta indebiti.
art. 192 c.p.p.
Il richiamo è stato effettuato dal ricorrente in relazione alla valutazione del compendio probatorio; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sull'inesistenza oggettiva della prestazione.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di particolare tenuità deve essere rivalutata dal giudice del rinvio qualora sia confermata la sussistenza del reato.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
Può rilevare non solo l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione, ma anche l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione.
Ai fini della valutazione della particolare tenuità nei reati tributari possono assumere rilievo l'adempimento integrale o parziale del debito, anche mediante rateizzazione, e l'entità del debito residuo in corso di estinzione.
Massime di principio
- Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico di evasione deve sussistere al momento della presentazione della dichiarazione fiscale e non può essere automaticamente desunto dalla mera annotazione della fattura o dal suo utilizzo in dichiarazione, trattandosi di elementi tipici della condotta del reato.
- La consapevolezza dell'inesistenza della prestazione e il dolo specifico di evasione sono piani soggettivi distinti: l'accertamento del primo non dimostra automaticamente il secondo, che deve essere oggetto di autonoma motivazione.
- Il dolo specifico di evasione è compatibile con il dolo eventuale, quando l'agente accetti che l'evasione o il conseguimento indebito di un rimborso o credito d'imposta costituisca conseguenza della propria condotta.
- Nel valutare il dolo specifico di evasione possono assumere rilievo le condotte successive al fatto, ma esse devono essere apprezzate in modo concreto e complessivo; l'adesione all'accertamento fiscale e i pagamenti parziali del debito possono costituire elementi contrari a una automatica inferenza del dolo di evasione.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, la valutazione delle condotte susseguenti al reato può comprendere l'adempimento parziale del debito tributario e la sua estinzione mediante un piano di rateizzazione, considerando anche l'entità del debito residuo; non è necessario arrestarsi alla sola mancata integrale estinzione dell'obbligazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31759/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2026 del 24/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →