Cassazione Civile, Sentenza n. 3733/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi all'imposta regionale sulle concessioni statali (anni 2010-2011). La ricorrente ha dedotto: omissione di motivazione per mancata allegazione del provvedimento che determina il canone; illegittimità dell'applicazione del tributo alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali (in particolare quando il canone non è predeterminato per legge); trasformazione illegittima del tributo derivato in tributo proprio regionale con violazione delle competenze costituzionali; illegittimità dell'esercizio dei poteri di accertamento e della riscossione da parte della Regione; e richiesta di disapplicazione delle sanzioni per situazione di incertezza normativa e per la rilevata incidenza sulle norme portuali.
La decisione
La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha confermato che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile nello territorio regionale indipendentemente dall'Autorità concedente, che la disciplina regionale attua la normativa statale e che la Regione può esercitare poteri di controllo/accertamento nei limiti della normativa di attuazione. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alle sanzioni: ha ritenuto che gli atti di prassi dell'amministrazione finanziaria hanno creato una situazione di incertezza interpretativa che, pur non esentando dal pagamento dell'imposta, giustifica l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata limitatamente al profilo sanzionatorio e dichiarate non dovute le sanzioni applicate negli avvisi di accertamento. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso del bene demaniale/patrimonio indisponibile sul territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione; la norma definisce presupposto, soggetto passivo, base imponibile e limiti di aliquota, costituendo parametro di riserva relativa per l'intervento regionale.
legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (art. unico)
Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali ... A decorrere dal 1 gennaio 1994 l’imposta ... è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.
La normativa regionale ha dato attuazione alla disciplina statale individuando aliquota e modalità di accertamento; la Regione può disciplinare i temi di controllo e trasmissione dati nei limiti della delega statale.
legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11
Ha escluso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'applicazione del tributo per determinate concessioni rilasciate da specifiche Autorità portuali; la Corte ha rilevato che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e non costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina.
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494 (art. 7)
Il d.l. disciplina criteri per la determinazione dei canoni e ammette che gli enti portuali adottino criteri diversi purché non comportino canoni inferiori; la Corte considera compatibile tale disciplina con la riserva relativa di legge.
art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge richiede che la fonte primaria stabilisca criteri direttivi e linee generali tali da rendere desumibile la concreta entità della prestazione imposta; l'intervento amministrativo è consentito per la specificazione quantitativa nei limiti dei criteri fissati dalla legge.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (statuto del contribuente)
Le circolari e gli atti di prassi non creano diritti ma possono influenzare l'applicazione delle sanzioni: se il contribuente ha seguito interpretazioni ufficiali errate, ciò può giustificare l'esclusione delle sanzioni (salvo l'obbligo di pagamento del tributo).
codice di procedura civile, art. 112; art. 360; art. 384
Art.112 e correlati disciplinano l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni; la Corte ha ricordato che la statuizione implicita è ammessa quando la decisione d'appello si fonda su una costruzione logico-giuridica incompatibile con le richieste, e che la Cassazione può decidere nel merito in caso di omissione di pronuncia quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso del bene demaniale o del patrimonio indisponibile nello territorio della Regione, indipendentemente dall'autorità che rilascia la concessione.
- La normativa regionale che attua la legge statale è legittima se si conforma ai criteri direttivi fissati dalla fonte statale e non introduce scelte discrezionali non previste dalla riserva di legge.
- La Regione, nei limiti della disciplina statale e regionale, può prevedere modalità di controllo e accertamento e può esercitare poteri di accertamento per tributi derivati, anche se il versamento avviene con le modalità previste dalla legge statale.
- La mancata allegazione di atti richiamati negli avvisi di accertamento non è necessariamente vizio insanabile quando tali atti sono già in possesso del contribuente e le motivazioni essenziali dell'accertamento risultano chiaramente indicate.
- Gli atti di prassi e le circolari amministrative non creano diritti, ma possono generare una situazione di incertezza interpretativa che giustifica l'esclusione delle sanzioni tributarie per tutela dell'affidamento del contribuente; tuttavia restano dovuti gli importi tributari non contestati.
- In presenza di questioni di puro diritto e senza necessità di accertamenti di fatto ulteriori, la Corte di legittimità può decidere la causa nel merito anche quando rilevi omissioni nella motivazione del giudice d'appello.
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