Sentenza n. 1031/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, atto n. 1183 datato 11 gennaio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'INPS, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non riconosceva i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Nelle more del giudizio, l'INPS ha adottato un provvedimento in autotutela, con il quale ha accolto le domande del ricorrente, ricalcolando il TFS e includendo i sei scatti stipendiali. Il ricorrente non ha contestato l'intervenuta integrale soddisfazione della propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il provvedimento di autotutela dell'INPS avesse pienamente soddisfatto la pretesa azionata e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti, nonché l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della tempestività dell'autotutela, della stratificazione normativa e del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale. È stato disposto il rimborso del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Norma invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 21 legge n. 232/1990
Norma invocata dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal TAR per affermare che, venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Richiamato per disporre il pagamento del rimborso del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio amministrativo, un provvedimento adottato in autotutela soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, facendo venir meno sia la posizione di contrasto tra le parti sia l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando l'amministrazione riconosce integralmente la fondatezza della pretesa azionata e adotta il provvedimento satisfattivo in corso di causa, il giudice non deve procedere all'esame del merito dell'impugnazione, ma deve definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione interviene tempestivamente in autotutela e la controversia presenta una materia caratterizzata da stratificazione normativa e da un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo recentemente; resta distinto il rimborso del contributo unificato, che può essere riconosciuto alla parte vittoriosa.
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