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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Piacenza

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi - redditi di capitale - interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata - rinuncia dei soci - trasformazione in finanziamento in conto capitale - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli interessi maturati su somme concesse dai soci alla società a titolo di mutuo. L’Agenzia aveva accertato redditi di capitale in capo ai soci e contestato alla società l’omessa effettuazione della ritenuta d’acconto. I soci sostenevano, in sostanza, che la rinuncia alla restituzione del capitale e degli interessi — ravvisata dalla Commissione tributaria provinciale anche per facta concludentia, in ragione della prescrizione maturata — avesse trasformato le somme in finanziamenti in conto capitale.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto sussistente la rinuncia dei soci e ha annullato gli atti dell’Agenzia delle entrate relativi all’accertamento dei redditi di capitale e all’omessa ritenuta. La rinuncia comporta la trasformazione sostanziale del finanziamento in un apporto in conto capitale, destinato a una riserva societaria e rimborsabile soltanto in sede di scioglimento, nei limiti dell’eventuale attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione. Il testo fornito non indica importi, date, ulteriori statuizioni sulle spese né un successivo grado di giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia del socio al rimborso di un mutuo concesso alla società e agli interessi maturati può comportare la riqualificazione dell’apporto come finanziamento in conto capitale, anziché come credito esigibile alle ordinarie scadenze.
  • La rinuncia può risultare anche da comportamenti concludenti, secondo la valutazione del caso concreto; nella fattispecie descritta è stata ravvisata in relazione alla prescrizione maturata.
  • Quando l’apporto è qualificato come finanziamento in conto capitale, esso confluisce in una riserva e il socio può ottenerne la restituzione solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell’attivo finale di liquidazione.
  • In una situazione analoga, la qualificazione dell’operazione è rilevante ai fini dell’imposizione degli interessi come redditi di capitale e dell’eventuale obbligo della società di operare la ritenuta d’acconto.

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