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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26288/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una sorella contro l'altra, il cognato e i genitori, per far dichiarare simulata una compravendita della nuda proprietà di un terreno, sostenendo che l'atto dissimulasse un negozio vitalizio di assistenza e mantenimento a favore dei genitori e a carico della sorella acquirente; in via conseguenziale era stata chiesta anche la risoluzione del negozio dissimulato per inadempimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, dopo il decesso di uno dei genitori e la dichiarazione di interruzione del processo, gli appellanti avevano riassunto il giudizio notificando l'atto di riassunzione presso il difensore dell'appellata; la notificazione non era andata a buon fine e ne era stata poi eseguita una seconda, dopo un intervento della Corte d'appello che aveva assegnato un termine per la rinnovazione. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., ritenendo tardiva la riassunzione perché la seconda notificazione era intervenuta oltre il termine. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c., sostenendo: che il processo non avrebbe dovuto essere interrotto perché le eredi del defunto erano già costituite in proprio; che la Corte d'appello aveva comunque assegnato un ulteriore termine per la notificazione; e che, comunque, la riassunzione era tempestiva perché l'atto era stato depositato entro il termine semestrale dall'interruzione, essendo la notifica un adempimento distinto dal deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, una volta verificatasi una causa di interruzione del processo, la riattivazione ex art. 305 c.p.c. richiede la distinzione tra deposito dell'atto di riassunzione e notificazione dell'atto alle controparti: il termine perentorio riguarda il deposito del ricorso/citazione in cancelleria, mentre la successiva notificazione, se non perfetta, non travolge la riassunzione già tempestivamente effettuata. Solo il mancato rispetto dell'ulteriore termine eventualmente assegnato dal giudice per rinnovare la notificazione può condurre all'estinzione ai sensi degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. Poiché nel caso concreto il deposito della riassunzione era avvenuto entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione e la rinnovazione della notificazione era stata eseguita entro il termine assegnato dalla Corte d'appello, la declaratoria di estinzione è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per denunciare l'errore nell'applicazione degli artt. 305 e 307 c.p.c.

  • art. 305 c.p.c.

    il termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto è riferito al deposito dell'atto di riassunzione; la successiva notificazione non incide sulla tempestività della riassunzione già perfezionata

  • art. 307 c.p.c.

    l'estinzione del processo conseguente all'omessa o tardiva riattivazione opera solo nei casi previsti dalla norma, e nel caso concreto non poteva essere dichiarata perché la riassunzione era tempestiva

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per affermare che la morte della parte nel corso del giudizio costituisce causa di interruzione

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 299 c.p.c. per individuare la causa interruttiva determinata dal decesso di una parte nel corso del processo

  • art. 291, ultimo comma, c.p.c.

    la mancata rinnovazione della notificazione entro il termine assegnato dal giudice può condurre all'estinzione del giudizio

  • art. 307, terzo comma, c.p.c.

    in combinato con l'art. 291, ultimo comma, è la base per l'eventuale estinzione in caso di mancato rispetto del termine per rinnovare la notificazione

Massime di principio

  • Nel processo interrotto, ai fini della tempestiva riassunzione conta il deposito dell'atto entro il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c.; la notificazione successiva è un adempimento distinto che attiene alla vocatio in ius e non incide sul perfezionamento già avvenuto del deposito.
  • Se la notificazione dell'atto di riassunzione non va a buon fine, la tardività della successiva rinnovazione può rilevare solo rispetto all'ulteriore termine assegnato dal giudice per il rinnovo, con possibile estinzione ai sensi degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c.
  • La morte di una parte sopravvenuta nel corso del giudizio comporta interruzione del processo anche se gli eredi siano già costituiti in proprio, dovendosi procedere alla riassunzione nei loro confronti nella qualità di eredi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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