Sentenza n. 1111/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- del provvedimento n. 362 del 24.03.2025 di rigetto del ricorso amministrativo gerarchico adottato dal Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale; - del diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale (MIC-SABAP-TOVO3/05/05/2025/0002342-P del 05/02/2025); - del provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante n. 195 del 14.05.2025 del Segretariato Regionale del Piemonte; - nonché degli atti prodromici ai suddetti e di quelli eventualmente conseguenti, connessi e collegati”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'attestato di libera circolazione per un dipinto attribuito a Onorio Marinari, avvio del procedimento e successiva dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, nonché rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (Ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'attestato di libera circolazione relativo a un dipinto raffigurante la "Venere vincitrice", il rigetto del ricorso gerarchico e la successiva dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 68, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il mancato rispetto del termine per il diniego avrebbe consumato il potere dell'Amministrazione e determinato la formazione di un silenzio-assenso. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, contestando l'assenza di elementi certi sulla provenienza dell'opera e la valorizzazione di mere ipotesi circa l'appartenenza alla collezione del cardinale de' Medici. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione della qualità artistica dell'opera, contrapponendo giudizi tecnici alternativi a quelli dell'Amministrazione. Con il quarto motivo ha contestato l'applicazione del criterio della rarità, sostenendo che il requisito non sarebbe stato adeguatamente motivato e che esisterebbe un dipinto analogo dello stesso autore presso gli Uffizi. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 42/2004, lamentando la tardiva e irregolare notificazione della dichiarazione di interesse culturale al proprietario e al difensore. Con il sesto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata della dichiarazione di interesse culturale dai vizi dei provvedimenti presupposti. Con il settimo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l'interesse pubblico avrebbe potuto essere perseguito mediante una misura meno pregiudizievole per il privato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine previsto dall'art. 68, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 non è qualificato come perentorio, non prevede una sanzione decadenziale e non determina la consumazione del potere amministrativo. La formazione del silenzio-assenso è inoltre esclusa dall'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 per gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Ha respinto le censure relative alla provenienza e alla rilevanza collezionistica, rilevando che la valutazione amministrativa non si fondava esclusivamente sull'appartenenza alla collezione medicea, ma anche sull'esistenza di elementi idonei a ricondurre l'opera a una delle importanti collezioni fiorentine documentate. Il giudizio rientra nell'ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell'Amministrazione e non presentava manifesta illogicità o irragionevolezza. Ha respinto anche le censure sulla qualità artistica e sulla rarità, poiché le contestazioni della ricorrente esprimevano valutazioni alternative e opinabili, non idonee a dimostrare l'inattendibilità scientifica o la manifesta illogicità delle valutazioni amministrative. Il TAR ha inoltre osservato che il diniego era comunque fondato su più criteri concorrenti, tra cui qualità artistica, rilevanza per la storia del collezionismo e rarità; l'eventuale insussistenza di quest'ultimo criterio non avrebbe quindi determinato, da sola, l'illegittimità del diniego. La censura sulla notificazione è stata respinta perché la raccomandata era stata spedita prima della notificazione del ricorso e, in ogni caso, un eventuale ritardo avrebbe inciso soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare, non sulla validità dell'atto. Non è stata ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa, anche perché la piena conoscenza dell'atto consente la proposizione di motivi aggiunti. È stata respinta l'illegittimità derivata in ragione dell'infondatezza delle censure sui provvedimenti presupposti. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha affermato che, una volta accertato l'interesse storico-artistico particolarmente importante mediante una valutazione tecnico-discrezionale, l'Amministrazione non dispone di ulteriori margini nella scelta delle misure di tutela previste dall'ordinamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 68, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
Il termine per l'adozione del diniego dell'attestato di libera circolazione non è perentorio, in assenza di espressa qualificazione normativa e di una sanzione decadenziale; il suo mancato rispetto non consuma il potere dell'Amministrazione.
art. 20, comma 4, l. n. 241/1990
atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico
Esclude l'applicazione del silenzio-assenso agli atti e procedimenti concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico; pertanto, il ritardo nel provvedere non può determinare un'autorizzazione all'esportazione per silentium.
artt. 10, comma 3, lettera a), e 13 d.lgs. n. 42/2004
Costituiscono la base normativa per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante dell'opera.
art. 14 d.lgs. n. 42/2004
Disciplina il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale; l'eventuale ritardo nella notificazione dell'atto non ne determina l'illegittimità, incidendo sulla decorrenza del termine d'impugnazione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto; la regola consente di tutelare il diritto di difesa anche quando la conoscenza dell'atto intervenga dopo la proposizione del ricorso principale.
d.m. n. 537/2017
Individua i criteri rilevanti per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione, tra cui qualità artistica, rilevanza per la storia del collezionismo e rarità.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 68, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 per il diniego dell'attestato di libera circolazione ha natura ordinatoria e non perentoria: il suo decorso non determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di provvedere, né la formazione del silenzio-assenso, anche in ragione dell'esclusione prevista dall'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
- La dichiarazione di interesse culturale e il diniego dell'attestato di libera circolazione implicano valutazioni tecnico-discrezionali fondate su conoscenze specialistiche storico-artistiche; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della logicità, coerenza, completezza e correttezza del criterio tecnico applicato e non consente al giudice di sostituire una propria valutazione opinabile a quella dell'Amministrazione competente.
- Quando il privato contesta nel merito una valutazione tecnico-scientifica dell'Amministrazione mediante una ricostruzione alternativa, deve dimostrare che il giudizio amministrativo sia scientificamente inattendibile o manifestamente illogico; la mera contrapposizione di opinioni divergenti non è sufficiente a ottenere l'annullamento.
- Il diniego dell'attestato di libera circolazione può essere legittimamente fondato su più criteri concorrenti previsti dalla disciplina ministeriale; l'eventuale erroneità o insufficienza di uno di essi non determina l'illegittimità dell'atto se gli altri criteri autonomamente considerati sorreggono adeguatamente la decisione.
- L'eventuale ritardo nella notificazione della dichiarazione di interesse culturale non incide, di per sé, sulla validità dell'atto, ma rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo; la lesione del diritto di difesa è esclusa quando il destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza dell'atto e abbia potuto contestarlo, anche mediante motivi aggiunti.
- Una volta accertato, mediante valutazione tecnico-discrezionale, l'interesse artistico e storico particolarmente importante del bene, l'Amministrazione non dispone di ulteriori margini discrezionali per scegliere una misura di tutela meno incisiva, dovendo applicare le conseguenze previste dalla disciplina dei beni culturali.
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