Cassazione Civile, Sentenza n. 12296/2020 del 23/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Gli eredi impugnarono davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di pagamento n. 2177/2012, emesso dal Comune per la TARSU relativa all’anno 2012 e intestato loro nella qualità di eredi del contribuente deceduto. Secondo il Comune, l’atto seguiva un avviso bonario annuale già indirizzato al de cuius e, dopo il mancato pagamento, era stato emesso nei confronti degli eredi. I contribuenti dedussero, per quanto ancora rilevante, la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, in particolare per la mancata allegazione del precedente avviso bonario e perché l’atto non consentiva di comprendere le ragioni della pretesa. La CTP accolse il ricorso. Il Comune appellò; la CTR della Campania, con sentenza n. 2220/2016 depositata l’8 marzo 2016, dichiarò inammissibile l’appello per mancanza di motivi specifici, pur argomentando anche nel merito sulla sua infondatezza. Il Comune ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello individuava sufficientemente le questioni e riproponeva le difese già svolte in primo grado; 2) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, affermando che l’avviso di pagamento era motivato per relationem all’avviso bonario, allegato oppure già notificato al de cuius; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che gli eredi non avevano contestato nel merito la pretesa tributaria e che i dati posti a fondamento erano loro noti. Gli eredi eccepirono inoltre la tardività del ricorso per cassazione, assumendo che il termine breve decorresse dalla notificazione via PEC della sentenza.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: alla data del 10 maggio 2016 il processo tributario telematico non era ancora in vigore presso le commissioni tributarie della Campania, sicché la notificazione della sentenza via PEC non faceva decorrere il termine breve; il ricorso era tempestivo. Ha ritenuto fondato il primo motivo quanto alla sufficiente specificità dell’appello, poiché il Comune aveva riproposto con chiarezza le difese non accolte in primo grado. Tuttavia, in considerazione della motivazione complessiva della CTR, la Corte ha esaminato anche le censure rivolte alla decisione sostanziale di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il Comune non aveva trascritto né specificamente indicato nel ricorso l’avviso impugnato e gli altri documenti necessari a verificare la motivazione dell’atto, l’eventuale allegazione dell’avviso bonario e la sua precedente notificazione al de cuius. Il terzo motivo è stato rigettato: la mancata contestazione nel merito della pretesa non supplisce alla motivazione mancante dell’atto impositivo, che non può essere integrata in giudizio. In conclusione, nonostante la censura relativa all’inammissibilità dell’appello fosse fondata, il ricorso per cassazione è stato rigettato perché le censure concernenti la decisione sostanziale della CTR non hanno superato il vaglio di ammissibilità o di fondatezza. Il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 500 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Orbene, deve osservarsi che l’appello è un mezzo di impugnazione devolutivo a critica libera, correttamente proposto se da esso si evincono con sufficiente chiarezza le questioni o le domande, affrontate, esplicitamente o implicitamente, nella sentenza di primo grado e da questa decise in modo da determinare, la soccombenza, totale o parziale, della parte appellante.
Nel processo tributario l’appello è ammissibile quando i motivi consentono di individuare con sufficiente chiarezza le questioni o domande decise in primo grado e causa di soccombenza, anche mediante la riproposizione delle difese già svolte e non accolte.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ultimo periodo (Statuto del contribuente), “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
Quando la motivazione dell’atto tributario rinvia a un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che ricorrano i presupposti per una conoscenza legalmente rilevante già acquisita dal destinatario; nella controversia, la verifica concreta di allegazione e conoscenza non era possibile per le carenze del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per evitare che il ricorso sia inammissibile (rectius, improcedibile), infatti, non è sufficiente depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), insieme con il ricorso, ma è altresì necessario che il ricorso contenga “la specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda”.
Il deposito dei documenti rilevanti non basta: il ricorso per cassazione deve anche individuarli specificamente nel proprio corpo, così da consentire alla Corte di reperirli senza svolgere una ricerca o selezione sostitutiva di quella spettante alla parte.
art. 115 c.p.c.
Ne consegue che non può darsi rilievo alla circostanza che i contribuenti, impugnando l’atto anche solo deducendo che esso non contenga alcuna motivazione, non abbiano contestato nel merito la pretesa tributaria, come se ne ammettessero, in questo modo, l’esistenza.
La mancata contestazione nel merito della pretesa non equivale ad ammissione della sua fondatezza e non sana il difetto di motivazione dell’atto impositivo.
art. 72, D.Lgs. n. 507/1993
E’ appena il caso di ricordare che, con orientamento costante, questa Corte afferma che la motivazione di un atto impositivo, di un avviso di liquidazione o di un avviso di pagamento, non può essere integrata in sede processuale (cfr., ex multis, Cass., n. 23248/2014), essendo essa un requisito indefettibile dell’atto.
La motivazione dell’avviso di pagamento deve risultare dall’atto al momento della sua emissione e non può essere completata o integrata nel corso del giudizio; la mancata contestazione della pretesa tributaria non rimedia alla sua assenza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello, quale impugnazione devolutiva a critica libera, soddisfa il requisito dei motivi specifici quando espone con sufficiente chiarezza le questioni o le domande decise in primo grado e non accolte, anche riproponendo le difese già svolte.
- Nel ricorso per cassazione la parte deve non solo depositare gli atti e i documenti sui quali fonda le censure, ma anche indicarli specificamente nel corpo del ricorso, trascrivendone il contenuto o precisandone la collocazione; non spetta alla Corte ricercare e selezionare autonomamente i documenti rilevanti.
- La motivazione di un atto impositivo o di un avviso di pagamento è un requisito indefettibile dell’atto e non può essere integrata in sede processuale.
- La mancata contestazione nel merito della pretesa tributaria non vale come ammissione della sua fondatezza e non può supplire all’assenza di motivazione dell’atto.
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