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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28867/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., con requalificazione dell'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 624-bis. Con un unico motivo deduceva l'estinzione del reato per remissione di querela: la persona offesa avrebbe rimesso la querela il 25/03/2024 e il Brivio avrebbe accettato la remissione nella stessa data, come risultante da verbale dei Carabinieri della Stazione di Città Bernareggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche finalizzato a far entrare nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Avendo verificato che la remissione e la relativa accettazione erano state rituali, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma contestata nella sentenza impugnata: la Corte d'appello ha qualificato il fatto come reato ai sensi di tale articolo (diverso dalla originaria imputazione). L'annullamento per estinzione del reato rende comunque priva di effetti la condanna irrogata.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Originaria contestazione nell'imputazione, poi riformulata dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata. La questione di qualificazione non ha impedito l'applicazione dell'istituto estintivo della remissione di querela.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma invocata per regolare la condanna alle spese processuali: in mancanza di diversa pattuizione, le spese sono a carico del querelato.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente), Rv. 268625

    Principio di diritto richiamato: è ammissibile proporre ricorso per cassazione anche unicamente allo scopo di introdurre nel processo la remissione di querela, validamente intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se rituale e accettata dall'imputato, estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza di condanna anche in sede di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione può essere utilizzato per far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché la remissione sia avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
  • L'accertamento formale della remissione (es. verbale dei Carabinieri) è determinante per riconoscere l'estinzione del reato.
  • In assenza di pattuizione favorevole, le spese processuali sono normalmente poste a carico del querelato secondo l'art. 340 c.p.p.
  • La requalificazione dell'imputazione (es. da art. 624-bis ad art. 624) non esclude l'applicabilità dell'istituto estintivo della remissione di querela; l'effetto estintivo opera sulla fattispecie sostanziale accertata.

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