Cassazione Penale, Sentenza n. 24319/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per nullità della sentenza (art. 606, lett. b), c.p.p.) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 c.p.p., 56 e 628 c.p. Il difensore ha dedotto che la fattispecie era stata erroneamente qualificata come rapina consumata (art. 628), mentre avrebbe dovuto essere qualificata come tentata rapina impropria (richiamando art. 56 c.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che le censure sulla qualificazione giuridica di una sentenza di patteggiamento non siano ammissibili se non emergono, con chiara immediatezza, errori manifesti o una netta eccentricità rispetto al capo di imputazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 e ss. c.p.p.
Norme sul rito del patteggiamento; la sentenza impugnata è frutto di un accordo tra le parti e rientra nel perimetro del giudizio di patteggiamento
art. 628, commi 1, 2 e 3, n. 3-bis, c.p.
Fattispecie della rapina aggravata: la sentenza di merito ha qualificato il fatto come rapina consumata ai sensi di questa norma
art. 56 c.p.
Norma sull'istituto del tentativo; richiamata dalla difesa per sostenere che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo (rapina tentata/impropria) e non come reato consumato
art. 192 c.p.p.
Norma evocata nel ricorso in relazione alla presunta nullità; dal testo non emerge un'applicazione specifica da parte della Corte, bensì il richiamo della difesa a disposizioni processuali per sostenere la nullità
art. 606, lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso invocato (nullità per inosservanza/erronea applicazione di legge) rispetto alla qualificazione giuridica del fatto
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Fondamento procedurale della declaratoria d'inammissibilità de plano: la Corte può respingere ricorsi che contestano il patteggiamento se le censure non dimostrano con nettezza un errore manifesto o una palese eccentricità rispetto al capo di imputazione
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento la qualificazione giuridica concordata e la pena pattuita non sono facilmente impugnabili in Cassazione: il ricorso è ammissibile solo se emerge con evidente immediatezza un errore manifesto o una netta incongruenza rispetto al capo di imputazione
- Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare formalmente la qualificazione del reato senza produrre elementi che dimostrino l'errore manifesto sarà dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Per sostenere che si è di fronte a tentativo (art. 56 c.p.) anziché a reato consumato occorre dimostrare concretamente l'assenza degli elementi costitutivi della consumazione; mera asserzione difensiva non è sufficiente nella sede di Cassazione dopo patteggiamento
- La parte soccombente in un ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare rischi economici prima di proporre impugnazioni deboli
- Se si hanno dubbi sulla qualificazione giuridica dei fatti, è preferibile sollevare le contestazioni nelle fasi antecedenti o rifiutare il patteggiamento per preservare il diritto di un controllo pieno sull'accertamento, poiché il patteggiamento restringe le possibilità di impugnazione
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