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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento -del silenzio serbato dalla A.S.P. -OMISSIS-sull'istanza pec del 9.6.2025, afferente l'inserimento dell'istante nell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo dell'attività di Igienista dentale in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ex art. 15, D.L.30.3.2023, n. 34, convertito, con modificazioni, in L. 26.5.2023, n. 56, ed ex D.A. n. 43/2023 del SSR Sicilia e relativo Allegato, cui ha fatto seguito l'atto di diffida pec del 15.7.2025 parimenti inesitato; - nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di inserimento nell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo della professione sanitaria di igienista dentale in deroga al riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio dell'Azienda Sanitaria Provinciale sull'istanza PEC del 9 giugno 2025, reiterata e sollecitata con diffida del 15 luglio 2025, volta all'inserimento nell'elenco dei soggetti ritenuti idonei all'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie previsto dal D.A. n. 43/2023 della Regione Siciliana, così da poter esercitare temporaneamente la professione di igienista dentale in deroga al riconoscimento della qualifica sanitaria conseguita all'estero, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 34/2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il provvedimento abilitante richiesto e ha pertanto dedotto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché il provvedimento è intervenuto dopo l'introduzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente ha ottenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento abilitante all'esercizio temporaneo della professione sanitaria richiesto con l'istanza. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuava quindi una concreta utilità nella decisione sulla domanda avverso il silenzio. L'ASP è stata tuttavia condannata alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché ha adottato il provvedimento favorevole soltanto dopo l'introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56

    l’esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero

    La disposizione costituisce il fondamento normativo dell'esercizio temporaneo della professione sanitaria in deroga al previo riconoscimento della qualifica conseguita all'estero.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione perché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • D.A. Regione Siciliana n. 43/2023

    elenco dei soggetti ritenuti idonei all'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali

    L'atto regionale disciplina l'elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie cui mirava l'istanza della ricorrente.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, del provvedimento richiesto con l'azione avverso il silenzio elimina l'interesse concreto alla decisione di merito e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione provvede favorevolmente soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta che ha reso necessaria l'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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