Cassazione Civile, Ordinanza n. 07121/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere la declaratoria di illegittimità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a tempo determinato utilizzati per la loro prestazione presso l'azienda ospedaliera, con conseguente riconoscimento della natura subordinata del rapporto, computo dell'anzianità di servizio e condanna al pagamento delle differenze retributive, in particolare per l'indennità di esclusività e per la retribuzione di posizione. La Corte d'appello, pur confermando la subordinazione, aveva escluso la debenza automatica della retribuzione di posizione per mera anzianità, ritenendola correlata al conferimento di un incarico dirigenziale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'azienda, ritenuto troppo generico; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. e del CCNL, sostenendo che sul capo relativo alla retribuzione di posizione si fosse formato giudicato interno; 3) violazione dell'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992 e delle norme contrattuali di settore, assumendo che, decorso il quinquennio, il conferimento dell'incarico dirigenziale non fosse discrezionale ma dovuto; 4) violazione dell'art. 5, comma 1, CCNL, sostenendo che ai dirigenti equiparati spettasse comunque un incremento della retribuzione di posizione anche senza incarico, con conseguente pretesa che la Corte territoriale avesse omesso di considerare tale disciplina.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la Corte d'appello, decidendo nel merito, aveva implicitamente escluso l'inammissibilità dell'appello e, comunque, il gravame conteneva censure sufficienti. Ha respinto il secondo perché l'appello dell'azienda, letto alla luce della qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, investiva il capo relativo alla retribuzione di posizione, escludendo la formazione del giudicato interno. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la disciplina legale e contrattuale, per come letteralmente formulata, non attribuisce al dirigente un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico dopo cinque anni, ma lascia tale scelta alla discrezionalità dell'amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché fondato su una pretesa nuova e comunque su una disciplina non automaticamente operativa, subordinata alla verifica tecnica del collegio, circostanza non allegata né provata. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
L'appello è stato ritenuto comunque sufficientemente specifico; la decisione di merito ha implicato il superamento dell'eccezione di inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
È stata esclusa l'omessa pronuncia e si è ritenuto che il motivo di appello investisse il capo decisorio rilevante, impedendo la formazione del giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Non si è formato giudicato interno sul capo relativo alla retribuzione di posizione, poiché quel punto risultava compreso nell'impugnazione.
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
Il conferimento dell'incarico dirigenziale dopo cinque anni è stato interpretato come rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, non come diritto soggettivo automatico del dirigente.
art. 27, comma 1, CCNL 8.6.2000
È stato letto nel senso che la retribuzione di posizione presuppone il conferimento di un incarico dirigenziale.
art. 28, comma 2, CCNL 3.11.2005
Concorre a confermare che l'incarico e la correlata retribuzione non spettano automaticamente per anzianità.
art. 5, comma 1, CCNL
La norma non è stata ritenuta automaticamente operativa; il suo invocato effetto economico è subordinato alla verifica tecnica del collegio e, nel caso, mancava allegazione e prova del relativo presupposto.
art. 97 c.p.c.
La Corte ha posto le spese solidalmente a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello può ritenersi implicitamente disattesa quando il giudice d'appello decide nel merito e il gravame contiene censure idonee a investire la decisione impugnata.
- Non si forma giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado quando il motivo di appello, pur non riproducendo pedissequamente tutte le formule del primo grado, risulti comunque diretto a censurare quel punto decisorio secondo la sua effettiva portata.
- In materia di dirigenza sanitaria, il conferimento dell'incarico dopo il maturare di un certo periodo di servizio non costituisce, di per sé, un diritto soggettivo del dirigente, ma può essere rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione se la disciplina applicabile lo prevede.
- La retribuzione di posizione non spetta automaticamente per la sola anzianità di servizio, ma richiede il presupposto del conferimento dell'incarico dirigenziale o delle condizioni specificamente previste dalla disciplina collettiva applicabile.
- Una censura che introduca in cassazione un bene della vita non ricavabile dalla domanda originaria o che presupponga circostanze costitutive non allegate e provate è inammissibile come domanda nuova o come motivo privo del necessario fondamento fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07030/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07031/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07066/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07091/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07093/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →