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Sentenza

Sentenza n. 4387/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) del Decreto del DG dell’USR Lazio prot. Nr. 2300 12.11.2024 con cui “Al Complesso Scolastico Scuola Paritaria “J.J. Rousseau” con sede in Viterbo, Pal. Caprini via della Verità n. 12, è negata l’autorizzazione al funzionamento della classe quinta collaterale [VB], relativamente all’indirizzo - VTPMI8500B – Liceo delle Scienze Umane, opz. Ec. Sociale, per cui è stata avanzata”, pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta per il predetto indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori v. all. 1; B) decreto del Dirigenziale dell’USR Lazio prot. nr. 83646 del 6.11.2024 recante “mancata autorizzazione all’attivazione della richiesta classe collaterale”, v. all. 2; C) del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alla classe VB richiesta ed attivata dall’Istituto ricorrente per l’indirizzo LSU op. ec. Soc. - Liceo delle Scienze Umane, opz. Ec. Sociale indirizzo cod. mecc. VTPMI8500B, escludendolo dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 3; D) ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 4; E) ove occorra del preavviso di rigetto prot. nr. 80442 del 25.10.2024, v. all. 5; F) ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. H) nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202414287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione al funzionamento di una classe quinta collaterale e atti connessi relativi al mancato riconoscimento della parità scolastica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico paritario ha impugnato i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con cui era stata negata l'autorizzazione al funzionamento della classe quinta collaterale VB, relativa all'indirizzo Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale, nonché gli atti connessi concernenti la mancata estensione della parità scolastica alla classe richiesta. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, la nota relativa agli adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico e all'autorizzazione allo sdoppiamento o al funzionamento di classi collaterali, il preavviso di rigetto e le disposizioni regolamentari e attuative richiamate dall'amministrazione. La parte ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del diniego, sostenendo che l'autorizzazione fosse dovuta in base alla disciplina vigente, anche perché si sarebbe trattato della prima e unica classe collaterale richiesta per l'indirizzo e sarebbero stati presenti studenti lavoratori. Prima della decisione nel merito, con memoria del 17 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dei dinieghi e degli altri atti impugnati. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il giudice amministrativo può esercitare il sindacato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, mentre il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Pertanto, quando il ricorrente dichiari, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all'esame sostanziale della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame nel merito della domanda di annullamento.

  • art. 4.8 DM 83/2008

    autorizzazione al funzionamento della classe collaterale dovuta per legge

    La norma è richiamata dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa autorizzatoria, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta per l'intervenuta improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente prima della trattazione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando la parte che ha promosso il giudizio dichiari di non avere più interesse alla pronuncia, poiché il processo resta nella disponibilità del ricorrente.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati; la controversia viene definita senza accertamento della loro illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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