Cassazione Penale, Sentenza n. 1753/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere applicata a Leone per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge (con un unico motivo generico) sostenendo l'assenza di gravi indizi per la sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, lamentando in particolare che non vi fosse prova della "affectio societatis" e che singole intercettazioni, incontri e propalazioni dei collaboratori non dimostrassero l'appartenenza al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, reiterativo e proposto per motivi non consentiti. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un compendio indiziario ampio (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri di cocaina, videoriprese) che evidenziava una struttura associativa stabile e organizzata, con ruoli distinti (vertice Buccoliero, approvvigionamenti curati da Antonio Panariti, spacciatori locali tra cui Leone). Le censure difensive sono state ritenute ricadere nell'ambito della diversa valutazione di fatto delle risultanze e quindi non sindacabili in sede di legittimità salvo denunzia di violazione di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione, che non erano state prospettate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i molteplici elementi indiziari potessero dimostrare l'esistenza di una struttura stabile e organizzata, requisito richiesto dall'art. 74
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulle condotte di cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza distingue tra il mero concorso/cessione continuata (art. 73) e la partecipazione associativa (art. 74), valorizzando elementi organizzativi per ricondurre il comportamento all'associazione
Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020, convertito in legge n. 176 del 18/12/2020 - art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28 ottobre 2020, conv. in legge n. 176 del 18 dicembre 2020
Richiamata la disciplina che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione senza trattazione orale se non richiesta; la Corte ha proceduto senza intervento delle parti conformemente alla norma
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale esecutiva di adempimenti a carico della cancelleria, cui la sentenza rinvia per gli effetti formali della decisione
Decisione della Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata come principio per la valutazione dell'eventuale assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha comunque ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e ha confermato la misura per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione le censure che si riducono a una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie sono inammissibili se non accompagnate dalla denunzia di violazione di norme specifiche o dalla indicazione della manifesta illogicità della motivazione.
- Per configurare il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare, oltre alla reiterazione di cessioni, l'esistenza di una struttura organizzata e stabile (elemento organizzativo/"affectio societatis"). Una pluralità di indizi coerenti (intercettazioni, sequestri, videoriprese, ruoli distinti) può suffragare tale ricostruzione.
- Singoli elementi parziali (una intercettazione, un incontro, assenza di riprese video) non neutralizzano un compendio indiziario fondato su più fonti: la rilevanza probatoria va valutata nel suo complesso dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori sono valutate dal giudice di merito e le loro imprecisioni o incoerenze costituiscono di norma questioni di fatto non sindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità nella motivazione che le abbia recepite.
- Chi propone ricorso contro misure cautelari deve precisare norme e vizi giuridici specifici o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione per superare il filtro di ammissibilità; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile e potrà comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1684/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →