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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40194/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità e carenza di motivazione per omesso esame dei "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p., che sarebbero stati trasmessi tempestivamente via PEC e non esaminati in appello; (2) violazione di legge per mancata verifica della condizione di procedibilità dell'azione penale, sostenendo che la denuncia iniziale proveniva da un soggetto (Vincenzo Rinaldi, priore della congrega) non qualificabile come persona offesa e quindi non legittimato a proporre querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che i "motivi nuovi" non potevano essere ammessi perché devono riguardare i capi o punti già enunciati nell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p., e nel caso non risultavano devoluti al giudice d'appello (inoltre il difensore non li ha sostenuti in sede di trattazione orale). Sul secondo motivo ha rilevato che nel fascicolo di dibattimento era presente la querela formale del 01.09.2015 presentata da Vincenzo Rinaldi in qualità di priore e responsabile dei loculi, perciò la condizione di procedibilità era rispettata. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per descrivere la fattispecie penalmente contestata.

  • art. 624 cod. pen.

    norma sul furto, parte della qualificazione del reato ascritto all'imputato.

  • art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.

    aggravanti contestate (commissione del fatto con effrazione e danno a beni di interesse collettivo); il Tribunale aveva comunque concesso attenuanti equivalenti.

  • art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.

    richiede che l'atto di impugnazione enunci i capi o i punti della decisione impugnata; la Corte ha rilevato che i "motivi nuovi" devono riguardare ciò che è stato devoluto in appello secondo questa disposizione.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    disciplinava la possibilità di proporre motivi nuovi in appello; la Corte ha ritenuto che i motivi aggiunti non potevano essere considerati perché non attinenti a quanto devoluto al giudice d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e) c.p.p.

    indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, error in procedendo, vizio di motivazione); la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito sotto tali parametri, con pieno sindacato sul punto della querela quando pertinente.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamata dal ricorrente come possibile conseguenza di nullità generale intermedia; la Corte non ha accolto la censura per i motivi esposti sull'inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    richiamata in relazione al principio che non sussiste esonero da colpa nella causa di inammissibilità; ha giustificato la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I "motivi nuovi" in appello sono ammissibili soltanto se attengono a capi o punti della decisione già indicati nell'atto di impugnazione originario (art. 581 c.p.p.); non è sufficiente introdurre questioni nuove non devolute al giudice d'appello.
  • Se il difensore non sviluppa o non sostiene in udienza orale i motivi aggiunti, il giudice di appello può correttamente omettere di pronunciarsi su di essi e tali omissioni non sono deducibili in cassazione se non erano devolute alla cognizione del giudice di appello.
  • La Cassazione può, nella verifica di ammissibilità e quando si deduce error in procedendo, esaminare direttamente gli atti del fascicolo di dibattimento per accertare la presenza di elementi procedurali rilevanti (es. querela formale), per cui l'assenza apparente di querela va sempre verificata sul contenuto del fascicolo.
  • Quando la querela è effettivamente presente e formalmente valida (anche se proposta da un rappresentante della confraternita o priore che sia responsabile dei loculi), la condizione di procedibilità è soddisfatta; in analoghe fattispecie occorre verificare chi abbia la legittimazione a proporre querela rispetto al bene offeso.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità processuale prima di proporre gravami.

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