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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 17461 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva imputato, per l'anno d'imposta 2001, un reddito di capitale non dichiarato pari a Lire 246.240.000, corrispondente alla sua quota del maggior reddito societario. L'accertamento derivava dalla contestazione alla OC s.r.l. di maggiori ricavi non contabilizzati, pari a Lire 738.720.000, relativi alla cessione in nero di cinque alloggi. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza del litisconsorzio necessario tra società e soci, l'inutilizzabilità di alcune perizie, l'illegittimità dell'accertamento parziale, la doppia imposizione, l'erronea inclusione di alcuni costi e l'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di società di capitali non aderente al regime di trasparenza fiscale, non fosse necessario il litisconsorzio tra società e soci; che l'accertamento fosse fondato su documentazione societaria, dichiarazioni degli acquirenti e scritture private, indipendentemente dalle perizie della Procura; che fosse legittimo l'accertamento parziale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis; che non vi fosse doppia imposizione, trattandosi di imposte diverse applicate alla società e ai soci; e che, data la ristretta base sociale, fosse legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non superata dal contribuente. L'accertamento dei maggiori ricavi societari era inoltre divenuto definitivo con la sentenza della Cassazione n. 1125 del 2017. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere a un accertamento parziale sulla base di elementi specifici emersi da verifiche e indagini, inclusi quelli raccolti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 116

    regime di trasparenza fiscale

    Nelle società di capitali l'imputazione automatica del reddito ai soci non opera ordinariamente, salvo che sia stato validamente esercitato il regime opzionale di trasparenza fiscale. Tale regime non risultava applicato nel caso concreto.

  • Principio giurisprudenziale sulla ristretta base sociale

    presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili

    Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alle partecipazioni, salvo prova contraria del socio.

  • Cass. S.U. n. 14815 del 2008

    Il litisconsorzio necessario tra società e soci riguarda il particolare regime di trasparenza proprio delle società di persone e non si estende ordinariamente alle società di capitali.

  • Cass. n. 24472 del 2015

    Ha confermato che, nelle società di capitali, il litisconsorzio tra società e soci può configurarsi in caso di opzione per la trasparenza fiscale, con imputazione automatica del reddito ai soci.

  • Cass. n. 5581 del 2015

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ammissibile anche quando l'accertamento societario non sia ancora definitivo, purché fondato su elementi validi; nel caso concreto, l'accertamento era comunque divenuto definitivo.

  • Cass. n. 15824 del 2016

    La presunzione non costituisce una doppia presunzione, perché il fatto noto è la ristretta composizione societaria, dalla quale si desumono il vincolo di solidarietà e il reciproco controllo tra i soci.

  • Cass. n. 1932 del 2016

    Il socio può superare la presunzione dimostrando concretamente la propria estraneità alla gestione e alla conduzione della società.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali, il reddito accertato alla società non viene automaticamente imputato ai soci, salvo adesione al regime di trasparenza fiscale; tuttavia, nelle società a ristretta base sociale può operare una presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
  • Il socio può contestare tale presunzione, ma deve fornire una prova concreta della mancata percezione degli utili o della propria estraneità alla gestione societaria; la mera contestazione dell'accertamento non è sufficiente.
  • L'accertamento dei maggiori ricavi societari può fondarsi su elementi indiziari convergenti, come documentazione contabile, dichiarazioni degli acquirenti e scritture private, anche senza fare affidamento su perizie penali contestate.
  • La contestazione di una doppia imposizione non è normalmente fondata quando società e soci sono assoggettati a imposte diverse e su presupposti impositivi distinti.
  • Un motivo di ricorso relativo a costi o singole operazioni deve indicare con precisione gli elementi identificativi e dimostrare la loro effettiva estraneità all'accertamento; in caso contrario può essere dichiarato inammissibile.
  • Il giudizio tributario relativo al socio può proseguire autonomamente rispetto a quello della società, se non ricorrono i presupposti del litisconsorzio necessario o della trasparenza fiscale.

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