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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 2777 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Litisconsorzio - Ente impositore - Agente della riscossione - Chiamata in causa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza che aveva annullato l'atto della riscossione per vizi attinenti al merito della pretesa, senza disporre la chiamata in causa dell'ente impositore e l'integrazione del contraddittorio, deve essere annullata. Deve quindi essere rinnovato il giudizio di primo grado, con partecipazione dell'ente impositore, affinché il soggetto competente a difendere la pretesa sostanziale possa contraddire.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un atto della riscossione, con contestazioni relative non soltanto all'attività dell'agente della riscossione, ma anche al merito della pretesa tributaria. Il contribuente aveva convenuto esclusivamente l'agente della riscossione. Tale scelta non rende di per sé inammissibile il ricorso. Tuttavia, quando l'agente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi del merito e chiede la chiamata in causa dell'ente impositore, il giudice deve estendere il contraddittorio a quest'ultimo prima di decidere.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Disciplina il litisconsorzio e l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario. Quando la decisione riguarda soggetti necessariamente partecipanti al giudizio, il processo deve essere esteso anche a tali soggetti.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    Rileva ai fini della distinzione delle responsabilità tra ente impositore e agente della riscossione, soprattutto quando vengono contestati vizi dell'atto riconducibili al merito della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta esclusivamente contro l'agente della riscossione non è automaticamente inammissibile, anche se il contribuente contesta il merito della pretesa.
  • L'agente della riscossione risponde normalmente dei vizi propri dell'attività di riscossione, mentre l'ente impositore è il soggetto competente sulle contestazioni relative all'esistenza, quantificazione o fondatezza del tributo.
  • Se l'agente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede la chiamata dell'ente impositore, il giudice deve integrare il contraddittorio prima di decidere sul merito.
  • Una sentenza che annulla l'atto per vizi del merito senza la partecipazione dell'ente impositore è affetta da vizio processuale e deve essere annullata, con rinnovazione del giudizio di primo grado.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione e vizi della pretesa tributaria sostanziale, individuando e coinvolgendo il soggetto pubblico competente per ciascuna contestazione.

Testo integrale

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