Cassazione Civile, Ordinanza n. 23185/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente che aveva fruito di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 per assistere un familiare invalido. Il datore di lavoro sosteneva che il lavoratore non avesse effettivamente prestato assistenza durante i giorni di permesso, valorizzando elementi investigativi e fotografici (in particolare, immagini del lavoratore al mare con il figlio in alcune ore del mattino), ma tali atti di sorveglianza non erano stati ritenuti sufficienti dalla corte d'appello. La Corte territoriale ha annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione, ritenendo non dimostrato che il lavoratore non si fosse recato dalla madre per l'assistenza nelle ore serali e notturne, e riscontrando lacune nell'attività di controllo. Con il ricorso per cassazione il datore ha dedotto: violazione dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992, assumendo che mancasse assistenza nel normale orario di lavoro; violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 5 L. 604/1966 e della medesima L. 104/1992, per avere la corte posto a carico del datore l'onere di provare la mancata assistenza; violazione dell'art. 2119 c.c., per avere escluso la giusta causa nonostante la mancata assistenza in orario di servizio; violazione dell'art. 18 St. lav. per l'applicazione del comma 4 invece del regime invocato dal datore. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che, in tema di uso improprio o fraudolento dei permessi, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto posto a base del licenziamento o della sanzione disciplinare; nel caso concreto tale prova non era stata fornita, mentre il lavoratore aveva dimostrato l'effettività dell'assistenza, anche in ore notturne. È stato inoltre ribadito che la legge non richiede che l'assistenza al familiare disabile sia prestata necessariamente coincidentemente con l'orario di lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando l'annullamento del licenziamento e la tutela reintegratoria disposta dalla corte d'appello. Ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda sull'affermazione che il datore non ha assolto l'onere probatorio sull'asserito uso fraudolento dei permessi ex L. 104/1992, mentre l'assistenza familiare risultava provata e non è legalmente confinata alle sole ore di lavoro.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, L. 104/1992
il diritto ai permessi per assistenza al familiare disabile non è limitato all'orario di lavoro; ciò che rileva è l'effettività dell'assistenza, anche prestata in fasce orarie diverse da quelle lavorative
art. 2697 c.c.
l'onere di provare l'uso improprio o fraudolento dei permessi, quale fatto posto a base del licenziamento disciplinare, grava sul datore di lavoro
art. 5 L. 604/1966
richiamata dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio nella giustificazione del recesso, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della prova richiesta al datore
art. 2119 c.c.
la giusta causa non è integrata solo sulla base di una contestazione astratta, occorrendo la prova del fatto addebitato al lavoratore
art. 18 St. lav.
la censura sul regime sanzionatorio è stata respinta, essendo confermata la tutela reintegratoria applicata dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di licenziamento fondato sull'asserito uso fraudolento dei permessi ex L. 104/1992, spetta al datore di lavoro dimostrare il fatto costitutivo della contestazione disciplinare, cioè l'inesistenza o l'abuso dell'assistenza dichiarata.
- L'assistenza al familiare disabile non deve necessariamente coincidere con l'orario di lavoro del dipendente: la legge tutela l'effettività dell'assistenza, che può essere prestata anche in fasce orarie diverse.
- Quando il datore non fornisce prova completa e convincente dell'abuso dei permessi, la giusta causa di licenziamento non può essere affermata e la tutela reintegratoria può essere confermata.
- Il giudice di merito può valorizzare l'istruttoria raccolta per ritenere provata l'effettività dell'assistenza, mentre lacune o incompletezze dell'attività investigativa restano a carico della parte che intende fondare su di essa il licenziamento.
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