Cassazione Penale, Sentenza n. 38399/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 26/10/2021 che aveva accolto il reclamo del DAP contro la precedente ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva parzialmente favoreggiato Cesarano. La questione riguardava la legittimità dell'ordine di servizio n. 190 del 30/7/2020 della Casa circondariale di L'Aquila, che regolamentava lo scambio di oggetti e generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità in regime 41-bis, imponendo richieste scritte entro determinate fasce orarie e limitando i tempi di scambio; il ricorrente invocava la sentenza della Corte costituzionale n. 97/2020 sostenendo che l'ordinanza eccedeva nei limiti e comportava una limitazione indebita del diritto di scambio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, pur essendo lo scambio di oggetti di modico valore espressione del diritto alla socialità (tutelato anche dalla Corte costituzionale), tale diritto può essere legittimamente regolato dall'amministrazione penitenziaria per esigenze organizzative e di sicurezza; l'ordine di servizio n. 190 è stato ritenuto una disciplina delle modalità di esercizio del diritto (richieste scritte e fasce orarie) compatibile con i limiti fissati dalla Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354
la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti
La Corte costituzionale ha censurato l'interpretazione che permetteva il divieto incondizionato anche tra detenuti della stessa socialità; la Cassazione ha richiamato che la norma non può essere applicata in modo da azzerare la funzione rieducativa e la socialità, ma consente comunque misure regolamentari proporzionate per ragioni di sicurezza
Sentenza Corte costituzionale n. 97 del 5 maggio 2020
i detenuti dello stesso gruppo di socialità possono normalmente comunicare tra loro ... deroga non giustificata alla possibilità di scambiare "oggetti di modico valore"
Ha affermato che lo scambio di oggetti di modico valore è parte della socialità e non può essere vietato in via generale; tuttavia non esclude la possibilità di regolamentazioni proporzionate per esigenze di ordine e sicurezza
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000
Riferimento normativo usato per qualificare gli oggetti il cui scambio rientra nella protezione della socialità dei detenuti; la limitazione di tali scambi richiede motivazioni e proporzione
art. 27 Cost.
funzione rieducativa della pena
Fondamento costituzionale che limita le misure penitenziarie afflittive: le regolamentazioni non devono contraddire la funzione rieducativa e il divieto di pene contrarie al senso di umanità
art. 3 Cost.
Richiamato dalla Consulta nel controllo di legittimità delle misure per valutare ragionevolezza e non discriminazione delle limitazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla mancata esenzione di responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e alla condanna alle spese
Massime di principio
- Lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità è riconosciuto come espressione del diritto alla socialità e della funzione rieducativa della pena, quindi non può essere vietato in modo assoluto salvo giustificate e proporzionate esigenze di sicurezza
- L'amministrazione penitenziaria può legittimamente regolamentare le modalità di esercizio dello scambio (es. procedure, fasce orarie, controlli sui beni) per esigenze organizzative e di ordine pubblico, purché tali regole siano congrue e non trasformino la misura in una sanzione afflittiva contraria all'art. 27 Cost.
- In giudizio è necessario contestare specificamente la sproporzione o l'arbitrarietà delle misure adottate: regolazioni di carattere organizzativo difficilmente saranno ritenute illegittime se adeguatamente motivate e non interdicono sostanzialmente il diritto
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la doglianza non dimostra una violazione di legge o un vizio motivazionale idoneo a rimettere in discussione la congruità delle misure; il ricorrente rischia la condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende
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