Cassazione Penale, Ordinanza n. 11109/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per la violazione dell'art. 186, comma 7, del codice della strada. L'unico motivo dedotto è stato formulato come "mancanza della motivazione" della decisione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse generica e non consentita in sede di legittimità, perché si limitava a riproporre in modo astratto principi giuridici senza indicare specifiche ragioni di diritto e dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta, in violazione dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruire ulteriori profili applicativi della disposizione.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; la mera deduzione generica o la riproposizione astratta di principi non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente nelle sue allegazioni e ancorato a precisi dati di fatto e di diritto; la censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La denuncia di "mancanza di motivazione" non è ammissibile quando si traduce in una contestazione apodittica e non circostanziata della sentenza impugnata, senza individuare passaggi argomentativi effettivamente viziati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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