Sentenza del 05/05/2017 n. 1178 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Tasse automobilistiche regionali - Disciplina della tassa - Tassa dovuta sulla proprietà dei veicoli - Esenzione per i veicoli soggetti a fermo amministrativo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per il periodo in cui il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo fiscale a causa del mancato pagamento di tributi iscritti in una cartella esattoriale. La tesi era che l’impossibilità di utilizzare o circolare con il veicolo dovesse comportare la sospensione o l’esenzione dal pagamento della tassa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il fermo amministrativo fiscale previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non sospende né interrompe l’obbligo di pagare la tassa automobilistica, poiché tale tributo, in seguito all’art. 5 del D.L. n. 953/1982, è configurato come tassa sulla proprietà del veicolo e non più come tassa sulla circolazione. È inoltre distinto dal fermo amministrativo previsto dall’art. 214 del Codice della strada. La Corte costituzionale, con sentenza n. 47/2017, ha confermato che il fermo fiscale non incide sulla debenza della tassa automobilistica.
Norme richiamate
Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953
La tassa automobilistica è qualificata come tributo dovuto in relazione alla proprietà o disponibilità giuridica del veicolo, non alla sua effettiva circolazione. Pertanto, il mancato utilizzo del mezzo per effetto di un fermo fiscale non elimina l’obbligo tributario.
Art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il fermo amministrativo fiscale disposto per la riscossione coattiva di tributi non pagati. Tale misura impedisce la circolazione del veicolo, ma non determina la sospensione della tassa automobilistica.
Art. 214 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada
Prevede una diversa forma di fermo amministrativo, con natura e presupposti differenti rispetto al fermo fiscale. La distinzione tra i due istituti è rilevante e impedisce di applicare al fermo fiscale le eventuali conseguenze proprie del fermo previsto dal Codice della strada.
Corte costituzionale, sentenza n. 47 del 2 marzo 2017
Ha chiarito che il fermo amministrativo fiscale non comporta la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, confermando la natura patrimoniale del tributo.
Massime di principio
- Quando una tassa automobilistica è dovuta in ragione della proprietà del veicolo, l’impossibilità di utilizzarlo o circolare con esso non comporta automaticamente esenzione, sospensione o riduzione del tributo.
- Il fermo amministrativo fiscale disposto per debiti tributari non incide, di regola, sulla debenza della tassa automobilistica: il proprietario resta tenuto al pagamento fino a quando il veicolo rimane intestato a lui, salvo specifiche cause normative di cessazione dell’obbligo.
- Occorre distinguere sempre il fermo fiscale previsto dalla normativa sulla riscossione dal fermo amministrativo previsto dal Codice della strada, perché hanno finalità, presupposti ed effetti diversi.
- Per contestare validamente la tassa automobilistica non è sufficiente dimostrare che il veicolo non sia stato utilizzabile; devono sussistere una specifica esenzione normativa o una causa idonea a escludere la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo.
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