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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12379/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Napoli che li aveva confermati condannati per violazioni degli artt. 110, 81 c.p. e 256, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (illecito in materia di gestione rifiuti). Gli imputati deducevano: (1) travisamento della prova e motivazione illogica perché le loro dichiarazioni sarebbero state interpretate erroneamente come dirette alla "salvaguardia aziendale", mentre invece l'azione sarebbe stata dettata dalla necessità di evitare l'interruzione del servizio pubblico di raccolta rifiuti sanitari (presunta finalità di tutela della salute pubblica); (2) estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.), deducendo che il reato, commesso il 31/08/2018, sarebbe ormai prescritto alla data della sentenza di appello del 24/01/2025.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto infondate le doglianze: la Corte d'appello aveva correttamente valutato sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato sulla base delle ammissioni rese dagli imputati e del resto del materiale probatorio; la ricostruzione difensiva (azione finalizzata a proteggere la salute pubblica) è stata ritenuta inconferente perché gli imputati avrebbero potuto ottenere strumenti legittimi (segnalazioni/deroghe) per gestire la crisi imprenditoriale invece di violare prescrizioni amministrative, e inoltre avevano consapevolezza di poter/interrompere il servizio. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il profilo di prescrizione: il decorso della prescrizione è stato sospeso ai sensi della legge n.103/1997 per il periodo relativo ai 90 giorni per il deposito della motivazione di primo grado (dal deposito fino al 22/08/2024), per cui il termine massimo non risultava ancora decorso alla data della sentenza di appello (24/01/2025). I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • artt. 110, 81 Codice Penale

    Vengono richiamate per definire la partecipazione al fatto (concorso di persone) e la disciplina delle cause di applicazione della pena in presenza di concorso di reati; la Corte ha ritenuto provato il concorso e la consapevolezza colposa/volontaria degli imputati nella violazione delle prescrizioni

  • art. 256, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma del Testo Unico Ambientale che sanziona le violazioni relative alla gestione dei rifiuti (in particolare attività di raccolta e stoccaggio non conformi): la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato in relazione ai capi di imputazione numeri 1, 2 e 4

  • art. 157 Codice Penale

    Rinvocato dai ricorrenti in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha esaminato il punto ma ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata in ragione della sospensione della prescrizione operata dalla legge n.103/1997

  • L. 23 giugno 1997, n. 103

    Applicata per spiegare la sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo di 90 giorni per il deposito della motivazione di primo grado; sulla base di tale sospensione la Corte ha calcolato che alla data della sentenza di appello il termine di prescrizione non era ancora spirato

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la comminazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nei confronti di chi propone ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: i motivi basati su diversa ricostruzione probatoria sono, in gran parte, inammissibili o destinati a essere dichiarati infondati se la motivazione di merito risulta coerente e sostenuta da elementi probatori
  • Le ammissioni rese dagli imputati durante l'esame, se coerenti con altri elementi processuali, possono integrare la prova dell'elemento soggettivo e rendere inefficace la giustificazione basata su finalità di interesse pubblico o necessità aziendale
  • La doglianza sull'estinzione del reato per prescrizione deve essere tempestivamente formulata nei gradi di giudizio; inoltre, il calcolo dei termini di prescrizione richiede attenzione a eventuali cause di sospensione (es. legge n.103/1997 per il periodo di deposito della motivazione) che possono prorogare il termine e rendere infondato il motivo
  • Quando si sostiene una causa di giustificazione (es. tutela della salute pubblica), il difensore dovrebbe dimostrare l'assenza di alternative legittime e l'impossibilità pratica di agire diversamente; la mera necessità aziendale o la difficoltà economica difficilmente escludono la responsabilità
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o non rispettosi delle regole procedurali può comportare oltre al rigetto anche la condanna alle spese e sanzioni a favore della cassa delle ammende

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