Sentenza n. 346/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022, comunicato in pari data, con il quale la Prefettura dell'Aquila ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizza e per l'effetto ha adottato l'informazione interdittiva antimafia ex art. 91 del DLGS. 159/2011; - ove occorra delle note :1) della DIA di Napoli -OMISSIS-; 2) del comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, -OMISSIS- 3) della Compagnia della Gdf DI San Donà di Piave -OMISSIS- - dei verbali GIA del 17 febbraio e del 7 marzo 2022; - di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato; nonché per l'annullamento, anche in via derivata delle comunicazioni -OMISSIS- del Comune di Lucoli, con cui si è provveduto alla risoluzione dei contratti di concessione demaniale delle superfici da destinare al pascolo ovino e bovino stipulati in data 13 maggio 2021 p-OMISSIS-, rispetto alla quale la predetta società era costituita quale mandataria di una associazione temporanea di imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dell'Aquila e, in via derivata, comunicazioni del Comune di Lucoli di risoluzione di contratti di concessione demaniale per il pascolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. 159/2011, deducendo, con i primi tre motivi, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del medesimo decreto per omessa comunicazione degli elementi sintomatici dell'infiltrazione e per difetto di motivazione delle esigenze di urgenza; la violazione degli artt. 67, 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, perplessità e sviamento, sostenendo che l'interdittiva fosse stata adottata a cascata rispetto a quella emessa nei confronti di altra società e che mancassero elementi concreti di collegamento tra la ricorrente e la criminalità organizzata. La ricorrente ha contestato in particolare la rilevanza dei rapporti societari, familiari e personali valorizzati dalla Prefettura, dei precedenti e delle segnalazioni riferiti ai soggetti coinvolti e della conclusione secondo cui la gestione delle imprese sarebbe riconducibile a una determinata famiglia. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata delle comunicazioni del Comune di Lucoli di risoluzione delle concessioni demaniali, oltre alla violazione dell'art. 48, commi 17 e 18, del d.lgs. 50/2016, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 8 e 9 dei contratti e dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011. La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso nei confronti del Comune, dopo che quest'ultimo aveva revocato in autotutela gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi tre motivi e ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al quarto motivo, in ragione della revoca, da parte del Comune di Lucoli, delle comunicazioni di risoluzione delle concessioni. Quanto alla partecipazione procedimentale, il giudice ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, poiché il provvedimento esponeva specifiche esigenze di celerità: la continuità dell'attività dell'impresa nell'ambito di concessioni demaniali e di erogazioni pubbliche per l'agricoltura e il rischio che la discovery di informazioni riservate compromettesse la funzione preventiva e la sicurezza pubblica. La deroga è stata ritenuta coerente anche con la circolare ministeriale del 16 novembre 2021 e con la natura precauzionale dell'interdittiva. Quanto al merito sostanziale, il TAR ha ricordato che l'informazione antimafia non richiede la prova di un fatto o di una responsabilità penale, ma una valutazione probabilistica fondata su un quadro complessivo di indizi, secondo il criterio del più probabile che non. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e possono consistere anche in fatti non penalmente rilevanti, in procedimenti non definiti o in vicende concluse con proscioglimento o assoluzione. Nel caso concreto, l'istruttoria del Gruppo Interforze e le informative della DIA e delle forze di polizia avevano evidenziato collegamenti societari, familiari e personali tra più imprese agricole, nonché precedenti, segnalazioni e rapporti riconducibili a soggetti operanti nel contesto della criminalità rurale. Tali elementi, considerati nel loro insieme, rendevano non illogica né inattendibile la valutazione prefettizia circa il rischio di condizionamento mafioso della società. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto possibile solo in presenza di vizi manifesti di illogicità, irragionevolezza o travisamento, non riscontrati nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 4.000, oltre accessori, in favore dell'Ufficio Territoriale del Governo; spese compensate nei confronti del Comune di Lucoli.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia interdittiva può fondarsi su elementi indiziari complessivamente idonei a evidenziare il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso, senza necessità di una prova penale.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'adozione dell'informazione antimafia; nel caso concreto ha costituito la base normativa del provvedimento interdittivo, ritenuto legittimo.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La comunicazione degli elementi sintomatici e il contraddittorio procedimentale non operano quando ricorrono particolari esigenze di celerità, che devono essere specificamente motivate in relazione alla tutela dell'interesse pubblico preventivo e della sicurezza pubblica.
art. 94 d.lgs. 159/2011
È richiamato quale fondamento degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva sui rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La disciplina delle misure amministrative di prevenzione collaborativa è richiamata quale alternativa all'interdittiva nei casi di agevolazione soltanto occasionale; nel caso concreto la Prefettura ha escluso tale possibilità ritenendo il pericolo strutturale.
art. 48, commi 17 e 18, d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della vicenda interdittiva sui contratti, ma non esaminato nel merito per la cessazione della materia del contendere sul quarto motivo.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti comunali, senza decisione di merito a seguito della loro revoca.
Massime di principio
- La comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 può essere omessa quando il prefetto motivi specifiche esigenze di celerità connesse alla continuità di attività economiche assistite da rapporti o erogazioni pubbliche e al rischio che la discovery di informazioni riservate comprometta la finalità preventiva antimafia o la sicurezza pubblica.
- L'informazione antimafia interdittiva ha natura cautelare e preventiva e non richiede la prova di un fatto penalmente rilevante o di una responsabilità penale, essendo sufficiente un insieme di elementi indiziari dal quale risulti, secondo il criterio del più probabile che non, il serio rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente; possono assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti, procedimenti non definiti o vicende concluse con proscioglimento o assoluzione, purché concorrano a formare un quadro indiziario complessivamente attendibile.
- La valutazione prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa è espressione di discrezionalità preventiva e il suo sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica di vizi manifesti, quali illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- La misura di prevenzione collaborativa può essere esclusa quando gli elementi raccolti non evidenzino un'agevolazione mafiosa meramente occasionale, ma una situazione strutturale di concreto pericolo di agevolazione della criminalità organizzata.
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