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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45966/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva negato la concessione della sospensione condizionale della pena dopo aver applicato la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sosteneva che, posto che la sentenza di primo grado aveva inflitto una pena superiore al limite per la sospensione (art. 163 c.p.), il giudice della cognizione non poteva valutare la concedibilità del beneficio e quindi tale potere dovesse spettare al giudice dell'esecuzione in conseguenza della riduzione intervenuta; richiamava la sentenza Sez. U. n. 4687/2005 e denunciava violazione degli artt. 676 c.p.p., 442, comma 2-bis c.p.p. e 163 c.p., chiedendo, in via subordinata, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. attribuisca al giudice dell'esecuzione solamente il potere di applicare la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato non impugnato, senza attribuirgli la competenza a valutare o concedere la sospensione condizionale della pena. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la valutazione sulla concedibilità del beneficio appartiene al giudice della cognizione che ha valutato la gravità del fatto e ha determinato la pena, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 671, comma 3, c.p.p., e i casi disciplinati dall'art. 673 c.p.p. con la giurisprudenza delle Sezioni Unite). Ha escluso che la pronuncia Sez. U. n. 4687/2005 sia estensibile al caso di riduzione automatica prevista dall'art. 442, comma 2-bis, e ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale: la diversità della fattispecie e la mancata previsione legislativa di un potere attribuito al giudice dell'esecuzione giustificano il trattamento differenziato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il solo potere di applicare la riduzione di un sesto per il rito abbreviato non impugnato; non conferisce il potere di valutare o concedere la sospensione condizionale della pena.

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede un'eccezione che autorizza il giudice dell'esecuzione a concedere la sospensione condizionale quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; norma di carattere eccezionale non estendibile per analogia.

  • art. 673, cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca di precedenti condanne per abolizione della norma o sua incostituzionalità; secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 4687/2005) il giudice dell'esecuzione può adottare i "provvedimenti conseguenti", compresa la concessione della sospensione, nei casi previsti da questa norma.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per contestare la competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza e non ha riconosciuto una violazione di legge o costituzionale in relazione a questa norma nel contesto del caso.

  • art. 163, cod. pen.

    Fissa i limiti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena (soglia soggetta a valutazione); la Corte ha osservato che la valutazione di congruità della pena spetta al giudice della cognizione.

  • art. 132 e art. 133, cod. pen.

    Stabiliscono i criteri di determinazione della pena e la necessità di una valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, compito del giudice della cognizione.

  • art. 164, cod. pen.

    Richiede la formulazione di un giudizio prognostico favorevole per la concessione della sospensione condizionale; richiamato in relazione all'operatività di provvedimenti conseguenti alla revoca di precedenti condanne.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione poiché le situazioni disciplinate dalle norme sono effettivamente diverse.

  • art. 24 Cost.

    Diritto di difesa richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto non è stato dimostrato un vulnus alla parità di trattamento o al diritto di difesa.

  • art. 14 delle Preleggi

    Richiamato come presidio contro l'uso dell'analogia estensiva in materia penale; la Corte ricorda il divieto di estendere per analogia le norme penali o le norme che attribuiscono poteri eccezionali.

Massime di principio

  • La competenza a valutare e concedere la sospensione condizionale della pena spetta di regola al giudice della cognizione che ha determinato la pena, in quanto richiede una valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Quando la legge attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere espresso (es. art. 671, comma 3, c.p.p. o provvedimenti conseguenti a revoca ex art. 673 c.p.p.), tale potere può comprendere anche la concessione di benefici; in assenza di un'espressa previsione normativa, non è possibile estenderlo per analogia.
  • La riduzione automatica della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per il rito abbreviato non impugnato non modifica ex tunc la valutazione di merito compiuta dal giudice della cognizione e non legittima il giudice dell'esecuzione a riesaminare la concedibilità della sospensione condizionale.
  • Le impugnazioni o le questioni di legittimità costituzionale contro norme che non attribuiscono competenze supplementari al giudice dell'esecuzione hanno scarse probabilità di successo, salvo che non si tratti di fattispecie assimilabili a quelle previste espressamente (es. abolitio criminis o revoca di condanne ostative).
  • Per chi si trovi nella situazione descritta: valutare tempestivamente (prima della definitività) le azioni possibili — ricorso/istanza al giudice di merito o impugnazione della sentenza — poiché la scelta di non impugnare per ottenere la riduzione automatica non consente poi di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revisione della valutazione di merito circa la sospensione condizionale.

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