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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.810 del 14 novembre 2011, di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del conseguente contratto e richiesta di subentro nel medesimo nonché condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202500606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso al progetto esecutivo dell’aggiudicataria e ad altra documentazione relativa alla procedura di appalto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro la determina con cui la Provincia di Pescara aveva respinto l’istanza di accesso al progetto esecutivo dell’aggiudicataria, ritenendolo riferito alla fase esecutiva e non all’aggiudicazione, nonché la richiesta residuale di altri atti, perché generica; era stata invece accolta la richiesta relativa all’anticipazione della liquidazione del prezzo. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e ingiustizia. La ricorrente ha sostenuto che l’accesso fosse strumentale alla difesa nel giudizio principale sull’aggiudicazione, nel quale erano contestate anche le modalità di progettazione e l’asserita introduzione, da parte dell’aggiudicataria, di una variante inammissibile al progetto posto a base di gara. La Provincia e l’aggiudicataria hanno eccepito l’irricevibilità per tardività e l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che, non trattandosi di accesso all’offerta, non si applica il rito accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, ma il rito ordinario ex art. 116, comma 2, c.p.a. Nel merito ha respinto la domanda relativa alla validazione del progetto esecutivo, poiché ancora in corso, e quella concernente ulteriori atti non specificamente individuati, perché generica. Ha invece accolto parzialmente il ricorso quanto al progetto esecutivo: pur rientrando tale progetto nella fase di esecuzione dell’appalto ai sensi del disciplinare, la controversia principale riguarda la legittimità dell’aggiudicazione e investe specificamente la progettazione. È stata quindi riconosciuta l’utilità strumentale, ai fini difensivi, della conoscenza non necessariamente del progetto esecutivo in quanto tale, riferito alla fase successiva, ma dell’illustrazione del progetto e delle modalità della sua redazione da parte dell’aggiudicataria. La Provincia è stata ordinata a rilasciare tale documentazione entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase di accesso sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica del 12 giugno 2026 per la prosecuzione del giudizio principale.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Si applica al ricorso in materia di accesso quando non ricorre l’ipotesi di ostensione dell’offerta soggetta al rito accelerato speciale.

  • artt. 22 e 24 l. n. 241/1990

    Sono richiamati quali fondamento della domanda di accesso e del relativo bilanciamento con i limiti all’ostensione.

  • art. 35 d.lgs. n. 36/2023

    Prevede la possibilità astratta di accesso agli atti della fase esecutiva dell’appalto, ma tale possibilità deve essere coordinata con l’utilità concreta dell’accesso rispetto alla controversia sull’aggiudicazione.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    Il rito accelerato non si applica alla fattispecie, non venendo in rilievo l’ostensione dell’offerta.

Massime di principio

  • Il ricorso in materia di accesso non è soggetto al rito accelerato speciale previsto per l’ostensione dell’offerta quando la documentazione richiesta non riguarda l’offerta stessa; in tal caso trova applicazione il rito di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a.
  • L’astratta accessibilità degli atti relativi alla fase esecutiva di un contratto pubblico non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda: occorre verificare la loro concreta utilità rispetto alla posizione azionata e al giudizio cui l’accesso è strumentale.
  • Quando il giudizio principale sull’aggiudicazione investe anche la fase di progettazione e contesta la possibile introduzione di varianti inammissibili al progetto posto a base di gara, sussiste un interesse difensivo concreto alla conoscenza dell’illustrazione del progetto dell’aggiudicataria e delle modalità della sua redazione, anche se il progetto esecutivo completo appartiene alla successiva fase esecutiva.
  • La domanda di accesso relativa a una validazione progettuale ancora in corso può essere respinta per carenza dell’oggetto attuale, mentre una richiesta residuale di ulteriori atti è inammissibile o infondata quando non consente di individuare specificamente la documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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