Sentenza del 01/09/2023 n. 25633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1991-1992 in forza dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 (agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale). L'Amministrazione ha dedotto l'incompatibilità di tali agevolazioni con il diritto dell'Unione europea in quanto configurabili come aiuti di Stato incompatibili, richiamando la decisione della Commissione C(2015)5549 final del 14/08/2015, e ha chiesto che fosse negato il rimborso anche per le imposte dirette (diverse dall'IVA). La questione centrale è l'effetto di una decisione definitiva della Commissione UE sul giudicato nazionale che già riconosceva il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, pur essendo corretta la tesi della recessività del giudicato rispetto a una decisione definitiva della Commissione UE che accerti l'illegittimità di aiuti di Stato, tale recessività non abolisce il giudicato come titolo giuridico: il giudicato permane nell'ordinamento ma è 'cedevole' nella sua efficacia esecutiva. Ne deriva che il diritto della NUOVA INVINCIBILE Srl al rimborso del 90% delle imposte diverse dall'IVA, come già riconosciuto in giudicato, resta come titolo, mentre l'eventuale impugnazione della sua eseguibilità o il recupero degli aiuti illegittimi compete alla fase di esecuzione/ottemperanza e alle procedure amministrative di recupero previste dal diritto unionale e nazionale.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma nazionale che prevedeva la riduzione del 90% delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma 1990; la Corte riconosce che tale norma dà origine al titolo di rimborso ma la sua applicazione può essere ostacolata dall'ordinamento UE quando la misura costituisce aiuto di Stato incompatibile.
L. 30 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
Interpretazione autentica rilevata dalla giurisprudenza: delimita l'ambito applicativo dell'agevolazione, escludendo i soggetti esercenti attività d'impresa nella fase di verifica della compatibilità con l'UE; la Corte precisa che anche questa norma incide soprattutto sulla fase esecutiva e di ottemperanza.
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Decisione che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le agevolazioni connesse al sisma 1990 per le imprese: costituisce atto decisivo ai fini della recessività del giudicato nazionale e legittima l'azione di recupero da parte dello Stato membro; la sua esistenza rende il giudicato inidoneo a impedire l'esecuzione di misure di recupero.
TFUE, artt. 107 e 108
Articoli che disciplinano la nozione e la procedura degli aiuti di Stato; la Corte richiama la competenza esclusiva della Commissione nella valutazione di compatibilità e la prevalenza del diritto UE su norme nazionali in materia di aiuti.
Direttiva VI (n. 77/388/CEE) (riferita all'IVA)
Richiamata per l'ambito dell'IVA: la Corte di giustizia ha ritenuto che, per l'IVA, l'agevolazione non soddisfa il principio di neutralità e pertanto non è applicabile.
D.L. 24 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, conv. L. n. 123/2017
Norma sopravvenuta che ha introdotto limiti e modalità di rimborso in fase esecutiva; la Corte conferma che le sue disposizioni operano nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incidono sul valore del giudicato come titolo.
Giurisprudenza UE: C-119/05 (Lucchini) e successivi arresti (es. C-587/18 P, CSTP)
La giurisprudenza UE stabilisce che il diritto comunitario può ostare all'applicazione di norme nazionali sull'autorità della cosa giudicata se ciò impedisce il recupero di aiuti incompatibili; da ciò deriva la regola che il giudicato è cedevole in termini di eseguibilità rispetto a decisioni definitive della Commissione.
Massime di principio
- Se una Commissione UE dichiara un regime di agevolazioni incompatibile come aiuto di Stato, tale decisione può rendere 'cedevole' un giudicato nazionale che aveva riconosciuto il diritto all'agevolazione: il giudicato sopravvive come titolo ma può risultare inidoneo a impedire il recupero/illiceità dell'esecuzione.
- La cedevolezza del giudicato non equivale alla sua inesistenza: il privato può mantenere una sentenza favorevole, ma l'Amministrazione può agire per il recupero e contestare l'esecutività del titolo in sede di ottemperanza/azione esecutiva sulla base dell'atto comunitario definitivo.
- La valutazione della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato è di competenza esclusiva della Commissione UE; i giudici nazionali devono attenersi a tale principio e non adottare provvedimenti contrari a una decisione della Commissione.
- Per l'IVA il principio di neutralità è vincolante: agevolazioni che alterano la riscossione integrale dell'IVA nel territorio possono essere escluse per conflitto con il diritto UE, indipendentemente dal giudicato nazionale.
- Eventuali norme nazionali sopravvenute che modificano limiti o modalità di rimborso (es. limiti di stanziamento) operano prevalentemente nella fase esecutiva e non trasformano retroattivamente un giudicato già formato.
- Se il beneficiario è un'impresa (o rientra nella nozione di impresa UE), è più probabile che l'agevolazione costituisca aiuto di Stato; in tali casi converrà valutare la possibilità che l'aiuto fosse invece 'individuale' o rientrante nei regolamenti 'de minimis' per mantenere la compatibilità.
- In contenziosi simili è opportuno distinguere chiaramente tra (a) cognizione sul diritto sostanziale e formazione del giudicato e (b) questioni relative all'esecuzione, recupero e ottemperanza, che seguono regole e rimedi diversi.
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