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Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione ARIA n. 397 del 14 maggio 2025, comunicata in pari data alla ricorrente con nota Protocollo IA.2025.0042191, avente ad oggetto: “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche”, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del Lotto 13 (CIG: B033C18EF7) del servizio in favore dell’operatore economico MedicAir Italia s.r.l.; di tutti gli atti presupposti, dei verbali di gara inerenti alla valutazione del merito tecnico e del dato economico delle offerte presentate (e segnatamente del verbale e delle decisioni assunte in data 10 gennaio 2025), in parte qua; di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto; nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto inerente al Lotto 13 della suddetta gara, eventualmente medio tempore sottoscritto; nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medicair Italia S.r.l. il 16\12\2025: per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 936 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 42) nonché della pregressa nota del RUP Protocollo IA.2025.0090876 del 30 ottobre 2025 avente ad oggetto la “Proposta di nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 43), entrambi depositati il 3 novembre 2025 da ARIA;

Giustizia amministrativa202501959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 13 di una procedura aperta per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e per servizi di manutenzione, successivamente annullata in autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 13 disposta in favore di Medicair Italia S.r.l., chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il risarcimento del danno, in via principale mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, determinata dalla sospensione dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante, ARIA ha riesaminato i requisiti tecnici e ha annullato in autotutela l'aggiudicazione impugnata. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR ha inoltre rilevato che gli atti depositati dalla controinteressata Medicair Italia S.r.l. il 16 dicembre 2025 non costituivano motivi aggiunti, ma un autonomo ricorso, iscritto con diverso numero di registro generale, disponendone lo stralcio dal fascicolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione impugnata ha eliminato il provvedimento oggetto del giudizio e ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito. Gli atti depositati dalla controinteressata sono stati stralciati dal fascicolo perché qualificabili come autonomo ricorso e non come motivi aggiunti. Le spese processuali sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara era una procedura aperta disciplinata dalla disposizione, ma la norma non è stata oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe per la trattazione della controversia in forma semplificata; non costituisce la ragione decisiva della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, quando l'atto sia stato integralmente rimosso e non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • Gli atti processuali qualificati formalmente come motivi aggiunti devono essere esaminati secondo il loro effettivo contenuto; quando introducono una domanda autonoma contro distinti provvedimenti, costituiscono un autonomo ricorso e non possono essere trattati come motivi aggiunti nel giudizio originario.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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