Cassazione Civile, Ordinanza n. 02647/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, dottore commercialista, aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2011, limitatamente ai compensi percepiti per incarichi di vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca e di presidente/componente di collegi sindacali di società di capitali. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata con conferma del diniego. In cassazione il professionista denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che quei compensi non dovessero essere assoggettati a IRAP perché le attività erano svolte senza autonoma organizzazione propria, essendo utilizzata l'organizzazione professionale dell'ente presso cui gli incarichi erano svolti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il libero professionista che svolga anche incarichi di amministratore, sindaco o consulente non è automaticamente escluso dall'IRAP e, se chiede il rimborso dell'imposta asseritamente indebitamente versata, deve provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione a tali attività. Nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato in fatto, in modo non sindacabile in cassazione, che il contribuente non aveva dimostrato la totale separazione tra le attività societarie e la propria struttura professionale, né aveva escluso l'uso di dipendenti, collaboratori e mezzi del proprio studio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato come norma definitoria del presupposto impositivo IRAP, da coordinare con la verifica dell'autonoma organizzazione.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per sostenere l'assoggettamento a IRAP dei compensi connessi ad attività professionali svolte in presenza del presupposto organizzativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Citatato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citatato per il rito camerale del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini della declaratoria dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il libero professionista che svolga incarichi di amministratore, sindaco o altre cariche organiche in enti o società non è automaticamente escluso dall'imposizione: occorre verificare in concreto la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione riferita a tali attività.
- Quando il professionista chiede il rimborso dell'IRAP asseritamente indebitamente versata, l'onere di provare i presupposti del rimborso grava su di lui, ivi compresa la dimostrazione dell'assenza di autonoma organizzazione per l'attività concretamente remunerata.
- Se il giudice di merito accerta che il contribuente non ha dimostrato la separazione tra le attività societarie e la propria struttura professionale, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- In presenza di attività professionali unitariamente svolte con uso di strutture, dipendenti o collaboratori dello studio, non è consentito scorporare i compensi per presumere automaticamente la non imponibilità IRAP delle singole voci senza adeguata prova contraria del contribuente.
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