Ordinanza n. 44/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota MASE n. prot. 189623 del 14/10/2025 comunicata in pari data alla Ricorrente, in riscontro a diffida della ricorrente del 24/09/2025 assunta a protocollo MASE 174784, nella parte relativa al progetto di impianto di produzione di energia elettrica eolica on shore in attesa di VIA, ID_VIP 13543 denominato "Genovese", di potenza pari a 108,8 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Menfi (AG), Sambuca di Sicilia (AG), Sciacca (AG), Castelvetrano (TP) e Partanna (TP) in quanto sostanzialmente confermativa del silenzio e dell'inadempimento rispetto ai termini procedimentali di cui al quadro normativo applicabile; e per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione dei relativi provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di riscontro a diffida, ritenuta sostanzialmente confermativa del silenzio e dell'inadempimento rispetto ai termini della procedura statale di VIA relativa a un impianto eolico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota ministeriale adottata in riscontro a una propria diffida, lamentando il protrarsi del silenzio e dell'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'obbligo di adottare il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito della procedura di competenza statale relativa a un impianto eolico on shore di potenza pari a 108,8 MW e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione dei provvedimenti. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Ha ritenuto che le ragioni della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante l'adozione di una distinta misura cautelare di sospensione. Ha quindi fissato la trattazione del merito all'udienza camerale del 4 giugno 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare. La causa resta pendente nel merito.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'obbligo di adozione del provvedimento di VIA nella procedura di competenza statale relativa al progetto energetico.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata per la domanda cautelare; il comma 10 consente al giudice, quando ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del merito, di fissare con ordinanza la data dell'udienza di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il TAR ha applicato tale disposizione fissando la trattazione del merito in tempi solleciti, senza concedere una distinta misura cautelare.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, il giudice ritiene che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio, può fissare con ordinanza l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una diversa misura cautelare.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la domanda di annullamento né quella risarcitoria, che restano da esaminare nella successiva fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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