Cassazione Civile, Ordinanza n. 03920/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per contributi irrigui relativi all'annualità 2014. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, accogliendo l'appello del consorzio di bonifica. Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente, ai fini della debenza del contributo, la presenza di un piano di classifica e l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, escludendo un autonomo onere del consorzio di provare il beneficio fondiario specifico, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in un unico motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. e il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente ritenuto fondata la pretesa tributaria nonostante la mancata approvazione di un piano generale di bonifica. Secondo il ricorrente, il piano di classifica non potrebbe supplire all'assenza del piano generale di bonifica e, quindi, graverebbe sul consorzio l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle opere e il vantaggio diretto e specifico arrecato al fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso non superante il vaglio di ammissibilità e, nel dispositivo, ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la dedotta questione della mancata approvazione del piano generale di bonifica non risultava dalla sentenza impugnata né era stata specificamente localizzata e documentata nel ricorso con indicazione degli atti processuali rilevanti, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Inoltre ha osservato che, ove la questione fosse stata effettivamente proposta in appello e non esaminata, sarebbe stato necessario denunciare un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., cosa che non è avvenuta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla sussistenza del beneficio fondiario e sulla debenza dei contributi.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come base formale del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere la necessaria e completa allegazione degli atti e documenti rilevanti, con precisa indicazione della loro sede processuale e del loro contenuto essenziale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato per affermare l'onere di produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità.
art. 112 c.p.c.
La Corte osserva che, se la questione fosse stata proposta in appello e non esaminata, avrebbe dovuto essere dedotto un vizio di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
L. n. 228 del 2012
Richiamata come fonte modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 3 legge reg. n. 4/2012
Citato dalla sentenza di merito come base del piano comprensoriale adottato in regime transitorio.
art. 42 legge reg. n. 4/2012
Citato dalla sentenza di merito quale disciplina transitoria che consentiva l'adozione del piano comprensoriale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazioni di legge o di errores in procedendo richiede sempre una specifica e completa allegazione degli atti e documenti rilevanti, con indicazione della loro collocazione nei precedenti gradi di giudizio; non basta il mero richiamo assertivo a circostanze processuali o documentali.
- La questione che si assume non esaminata dal giudice di merito deve risultare effettivamente introdotta nel thema decidendum del grado precedente; in difetto, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- Se si lamenta l'omesso esame di una questione che era stata ritualmente devoluta al giudice di appello, il vizio da dedurre è quello di omessa pronuncia, non una censura generica di violazione di legge.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone un onere di specificità e di localizzazione degli atti che non si risolve in formalismo eccessivo, ma resta necessario per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura senza attingere a fonti estranee al ricorso.
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